Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine

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Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP

per le domande di referendum e le iniziative popolari federali23. Il 18 marzo 2020, il Consiglio federale aveva deciso di annullare lo scrutinio in programma il 17 maggio 2020 fondandosi sull’articolo 10 LDP che gli attribuisce la competenza di indire le vo- tazioni federali. L’annullamento era stato deciso in considerazione della situazione di insicurezza che condizionava l’organizzazione della votazione in senso stretto (aspetti logistici, espressione del voto e accertamento dei risultati), nonché in ragione delle li- mitazioni che avrebbero potuto intervenire nel processo di formazione dell’opinione po- litica, ad esempio a seguito del divieto di assembramento allora vigente.

Parallelamente alla decisione di annullare lo scrutinio di maggio, il Consiglio federale, fondandosi sull’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale24 (Cost.), aveva ordinato anche la sospensione dei termini per la raccolta delle firme e di trattazione applicabili alle iniziative popolari federali e alle domande di referendum25. L’esercizio del diritto di referendum e d’iniziativa era fortemente limitato dai provvedimenti di poli- tica sanitaria allora in vigore. L’interruzione della sessione primaverile delle Camere aveva d’altronde impedito la trattazione in Parlamento di alcune iniziative popolari.

Già il 29 aprile 2020 il Consiglio federale aveva indetto una votazione popolare per il 27 settembre 2020 e aveva deciso di non prorogare oltre il 31 maggio 2020 la sospen- sione dei termini26. Nel successivo decorso della pandemia, a livello federale non vi sono state altre limitazioni dei diritti politici. In virtù dell’articolo 2 della legge COVID-1927, i comitati referendari e d’iniziativa hanno comunque potuto beneficiare fino al lu- glio del 2022 di alcune agevolazioni nell’attestazione delle liste delle firme28.

Le limitazioni dei diritti politici adottate nella prima fase della pandemia sono state dra- stiche, ma le relative decisioni del Consiglio federale sono state accettate dal mondo politico e dalla società civile. Nell’ambito della sua ispezione sulla gestione della pan- demia di COVID-19, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale è giunta alla conclusione che «le limitazioni dei diritti politici sono state conformi al principio della proporzionalità, di breve durata e legali in quanto compensate da altre misure (sospen- sione dei termini)»29.

Attuazione della mozione 20.3419

Per attuare la mozione 20.3419 Rieder, il Consiglio federale ha esaminato tre varianti: per la consultazione ha deciso di proporre una soluzione che si limita al settore delle votazioni popolari. Un disciplinamento troppo esteso e un’ampia delega di competenze in caso di crisi appaiono interventi problematici in termini di diritto costituzionale e di democrazia; l’Esecutivo ha pertanto deciso di scartare le varianti corrispondenti.

23 Ordinanza del 20 marzo 2020 concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali (RS 161.16); cfr. anche RU 2020 847. La durata di validità dell’ordinanza è scaduta il 31 maggio 2020.

24 RS 101

25 V. nota 23

26 Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 29.4.2020: https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78939.html (consultato il 04.12.2023)

27 Legge federale del 25 set. 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; RS 818.102); cfr. anche RU 2021 153.

28 In virtù dell’art. 2 della legge COVID-19, il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza del 12 mag. 2021 concernente l’attestazione del diritto di voto per referendum e iniziative popolari a livello federale durante il periodo dell’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto; RS 161.17); cfr. anche RU 2021 273.

29 FF 2022 513, pag. 108 seg. 7/28