Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine

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Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP

di voto o di schede di voto compilabili autonomamente (attuazione della mozione 22.3371 CIP-N).

Cpv. 1

Analogamente alla modifica apportata nella rubrica, il termine «invalidità» viene sosti- tuito con «disabilità» anche nel capoverso 1. Il termine poggia sulla definizione legale contenuta all’articolo 2 LDis e va intesto in modo ampio. Non è pertanto più necessaria l’attuale fattispecie residuale secondo cui devono poter votare anche coloro che «per altri motivi» non possono svolgere le necessarie operazioni di voto.

Cpv. 2

Secondo l’articolo 6 capoverso 1 AP-LDP i Cantoni provvedono affinché possano vo- tare anche coloro che, per disabilità, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le necessarie operazioni di voto. I Cantoni hanno opportunamente attuato nel diritto can- tonale l’espressione del voto da parte di aventi diritto con disabilità. Di norma per votare gli interessati possono ricorrere a una persona (avente diritto di voto) di fiducia di loro scelta. Alcuni Cantoni (p. es. BE, VD) prevedono l’intervento di pubblici ufficiali. Ad ogni modo le persone cui si ricorre sono tenute al segreto del voto e devono mantenere il segreto sulle istruzioni ricevute.

Nel capoverso 2 viene introdotta la disposizione secondo cui è necessario garantire che le schede impiegate per le votazioni federali possano essere compilate in modo autonomo da parte delle persone non vedenti o ipovedenti. Quest’obiettivo può essere concretamente raggiunto con l’ausilio di apposite mascherine per compilare le schede di voto. Esse consentono agli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti di sentire in quale punto della scheda deve essere inserito il voto desiderato. Questi possono tuttavia continuare a incaricare una persona di fiducia di compilare la scheda di voto.

L’utilizzo delle mascherine per compilare le schede di voto presuppone una certa stan- dardizzazione e invariabilità delle schede utilizzate. In particolare gli ipovedenti devono essere in grado di inserire in modo corretto la scheda nella mascherina. Per le votazioni federali la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni le schede (art. 11 cpv. 1 LDP). Per le schede prodotte dalla Confederazione esistono già dei modelli di masche- rina e i necessari adeguamenti delle schede sono noti.

I Cantoni e i Comuni che ricorrono a sistemi di conteggio elettronico dei voti (e-coun- ting) utilizzano schede di voto a lettura ottica di produzione propria. Queste schede di rilevamento cantonali sono parificate alle schede ufficiali della Confederazione (art. 5 cpv. 1 LDP) e vengono dunque contemplate anche dalla nuova disposizione. La nor- mativa proposta si applica soltanto per le votazioni federali.

Art. 10 Organizzazione

Cpv. 1ter

Il capoverso 1terattribuisce al Consiglio federale la competenza di annullare o differire in casi eccezionali una votazione popolare già indetta. La protezione dei diritti politici sancita dall’articolo 34 capoverso 1 Cost. implica che l’annullamento o il differimento di una votazione già indetta siano ammissibili soltanto entro limiti molto ristretti. La norma proposta poggia quindi sulla disposizione del diritto di necessità di cui all’articolo 185 capoverso 3 Cost. È ammesso ritornare sulla decisione di indizione di una votazione soltanto se esiste o è imminente un grave turbamento dell’espressione del voto, dello spoglio o della formazione della volontà degli aventi diritto di voto. Da notare che la votazione comprende anche la gestione logistica che sta a monte, come la stampa