Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine

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Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta

La presente procedura di consultazione ha per oggetto un atto modificatore della LDP36 e un atto modificatore dell’ODP. Il progetto prevede il disciplinamento di vari settori dei diritti politici: tutte le modifiche proposte hanno infatti un legame più o meno stretto con le votazioni popolari. Qui di seguito vengono illustrati gli elementi essenziali delle prin- cipali normative proposte. Per gli altri punti della revisione (domicilio politico, art. 3 AP-LDP; processo verbale, art. 14 AP-LDP; modello della somma delle percentuali, art. 76 AP-LDP) si rimanda al commento ai singoli articoli (v. cap. 3).

2.1.1 Condizioni richieste per differire o annullare una votazione popolare in-

detta dal Consiglio federale

La LDP già attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire quali testi porre in votazione (art. 10 cpv. 1bisLDP) e di indire una votazione (art. 58, 59c e 75a LDP). Si prevede ora di introdurre nella legge una norma che assegni in modo esplicito all’Esecutivo anche la competenza di differire o annullare una votazione popolare già indetta e che stabilisca i motivi ammissibili. La garanzia dei diritti politici sancita nell’ar- ticolo 34 capoverso 1 Cost. impone che le votazioni già fissate possano essere differite o annullate soltanto in circostanze assolutamente eccezionali. La norma proposta (art. 10 cpv. 1terAP-LDP) è pertanto formulata in modo restrittivo e le condizioni affinché possa essere invocata sono severe: essa si applica, infatti, se esiste o è imminente un grave turbamento della formazione della volontà degli aventi diritto di voto, dell’espres- sione del voto oppure dello spoglio. Anche in una di queste circostanze, il differimento o l’annullamento di una votazione non è però automatico. Il carattere potestativo della disposizione concede infatti un margine di apprezzamento al Consiglio federale.

La competenza attribuita ai Cantoni di organizzare le votazioni popolari federali sul loro territorio e di emanare le necessarie disposizioni (art. 10 cpv. 2 LDP) non viene ridotta dalla norma proposta. In linea di principio, rimarrà un loro compito adottare le misure che si rendono necessarie per rimediare a eventuali irregolarità o limitazioni sul loro territorio. Per il Consiglio federale, l’applicazione dell’articolo 10 capoverso 1terAP-LDP presuppone l’esistenza di un turbamento che imponga il differimento o l’annullamento della votazione in tutta la Svizzera.

Il progetto tiene anche conto del fatto che l’annullamento o il differimento di una vota- zione popolare può portare a un superamento dei termini entro cui votare sulle iniziative popolari (art. 75a LDP). Per questa evenienza, l’avamprogetto prevede che la vota- zione venga svolta o recuperata per il termine più vicino possibile. Infine, l’avampro- getto di modifica dell’ODP prevede di attribuire al Consiglio federale un maggiore mar- gine di manovra quando si tratta di anticipare o differire singole votazioni o di stabilire ulteriori date per le stesse. La norma è prevista anche nell’eventualità di dover gestire situazioni di crisi nell’ambito dei diritti politici.

2.1.2 Le persone non vedenti o ipovedenti devono poter compilare autonomamente la scheda di voto

In futuro, per le votazioni federali la Confederazione e i Cantoni saranno tenuti a fornire schede di voto che possano essere compilate autonomamente dagli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti (art. 6 cpv. 2 AP-LDP). In pratica, si tratta in particolare

36 L’avamprogetto include le modifiche della legge sul Tribunale federale (LTF) in attuazione della Mo. 22.3933 Stöckli 11/28