Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP
un intervallo costante fra le date delle votazioni si propone altresì di adeguare la norma adottata per stabilire la votazione del secondo trimestre.
Un’altra modifica prevede che in futuro si rinunci a indire una votazione alla fine di novembre dell’anno in cui viene rinnovato il Consiglio nazionale. Finora questa data non è mai stata utilizzata, ma la possibilità teorica che si svolga uno scrutinio in passato ha sempre generato incertezze, in particolare per quanto riguarda la programmazione da parte dei Cantoni del secondo turno delle elezioni del Consiglio degli Stati. Infine, per consentire al Consiglio federale di reagire con maggiore flessibilità a costrizioni o eventi imprevisti, sarà abrogata la disposizione che prevede che le date delle votazioni siano rese note al più tardi nel mese di giugno dell’anno precedente le stesse.
2.2 Attuazione
La proposta revisione parziale della LDP comporta alcuni adeguamenti puntuali del diritto d’esecuzione della Confederazione (ODP). Essi riguardano principalmente la de- finizione delle direttive per l’accertamento con mezzi tecnici dei risultati degli scrutini e l’eventuale definizione di una procedura di autorizzazione (art. 84 cpv. 2 e 3 AP-LDP). In base alle diverse situazioni, per alcune singole disposizioni (art. 6 e 14 AP-LDP, art. 2a AP-ODP) è possibile che si renda necessario anche un aggiornamento del diritto cantonale.
La responsabilità di attuare nella pratica la disposizione concernente le schede di voto destinate alle persone non vedenti o ipovedenti (art. 6 AP-LDP) incombe principal- mente alla Confederazione, nella misura in cui le schede impiegate sono prodotte dalla stessa Confederazione. Se per una votazione vengono utilizzate schede di rilevamento cantonali invece delle schede ufficiali fornite dalla Confederazione (art. 5 cpv. 1 LDP), in linea di principio sono i Cantoni responsabili dell’attuazione.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
Art. 3 Domicilio politico
Cpv. 1
L’articolo 39 capoverso 2 primo periodo Cost. stabilisce che i diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. Questo punto di collegamento con il territorio, il domicilio politico, viene concretizzato all’articolo 3 LDP.
Secondo il diritto vigente il domicilio politico si trova nel Comune in cui abita ed è noti- ficato l’avente diritto. Pertanto, per costituire il domicilio politico è necessario, oltre all’ef- fettivo soggiorno, anche la notifica formale42. Questa disposizione non va cambiata, viene però rielaborata sotto il profilo redazionale.
Con l’emanazione della legge del 23 giugno 200643 sull’armonizzazione dei registri (LArRa) sono stati armonizzati i registri ufficiali di persone e definite in modo uniforme le espressioni Comune di residenza e Comune di soggiorno (art. 3 lett. b e c LArRa). Per Comune di residenza s’intende il Comune in cui una persona risiede con l’inten- zione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita; si esige inoltre
42 FF 1975 I 1313, in particolare pag. 1325
43 Legge federale del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull’armonizzazione dei registri, LArRa); RS 431.02 14/28