Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine

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Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP

Modifica di un altro atto normativo:

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)

Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici

Cpv. 1 lett. b

L’articolo 88 LTF indica le autorità inferiori del Tribunale federale competenti in materia di diritti politici, ossia per i ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. Per i ricorsi che riguardano scrutini federali, il nuovo tenore del capoverso 1 lettera b non richiede più in ogni caso che l’oggetto dell’impugnativa sia una decisione della Cancelliera federale o una decisione su ricorso di un Governo cantonale. Se l’irregolarità ai sensi dell’articolo 77 LDP ha ripercussioni in più Cantoni o è stata causata da un autorità amministrativa della Confederazione, il nuovo tenore permette il ricorso diretto dinanzi al Tribunale federale (lett. b n. 3). Irregolarità di questo tipo potrebbero per esempio verificarsi in occasione di interventi da parte di organi in- tercantonali58 o di associazioni private59 alla vigilia di votazioni popolari federali. La nuova disposizione riorganizza per questi casi l’iter giurisdizionale per i ricorsi sulle elezioni e votazioni senza però estendere la tutela giurisdizionale rispetto a oggi. In particolare non costituisce un’eccezione secondo l’articolo 189 capoverso 4 Cost. Gli atti dell’Assemblea federale e del Consiglio federale riguardanti le elezioni e le votazioni continuano a non poter essere impugnati. Altre irregolarità in relazione con le votazioni federali o nelle elezioni del Consiglio nazionale continuano a dover dapprima essere contestate ricorrendo dinanzi al governo cantonale conformemente all’articolo 77 LDP.

Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti

Cpv. 1bis

La garanzia costituzionale della via giudiziaria (art. 29a Cost.) vale anche in materia di diritti politici. Essa prevede che nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto almeno al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria che abbia cognizione piena sulle questioni di diritto e di fatto. Nei ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini, le elezioni e le votazioni popolari, possono essere impugnati anche atti emanati da un Governo o un Parlamento cantonali (cfr. art. 88 LTF). Nei casi in cui nessuna autorità giudiziaria abbia deciso quale l'autorità inferiore del Tribunale federale, quest’ultimo deve poter esami- nare i fatti liberamente per rispettare la garanzia della via giudiziaria. Ecco perché a questi ricorsi in materia di diritti politici non si applica più la limitazione dei motivi di ricorso riguardo ai fatti.

Art. 100 Ricorso contro decisioni

Cpv. 3 e 4

Il termine per i ricorsi concernenti le votazioni e le elezioni federali viene ora disciplinato all’101a AP-LTF. Le corrispondenti disposizioni vigenti di cui all’articolo 100 LTF pos- sono pertanto essere abrogate.

58 DTF 145 I 175, 145 I 1 e 143 I 78

59 V. al riguardo sentenza 1C_63/2015 del Tribunale federale del 24 agosto 2015 22/28