Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine
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Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP
Art. 101a Ricorso in materia di diritti politici federali (nuovo)
Nei ricorsi presentati contro le irregolarità di cui all’articolo 88 capoverso 1 lettera b nu- mero 3 LTF non viene impugnata alcuna decisione cantonale ma si può adire diretta- mente il Tribunale federale. Poiché l’articolo 100 LTF disciplina i termini ricorsuali con- tro le decisioni, è necessario per motivi redazionali disciplinare in un nuovo articolo i termini ricorsuali in materia di diritti politici federali. Le disposizioni al riguardo finora contenute all’articolo 100 capoversi 3 e 4 vengono rispettivamente modificate e abro- gate. Rimangono invariati i termini ricorsuali di cinque giorni per i ricorsi al Tribunale federale contro decisioni concernenti le votazioni e di tre giorni per quelli concernenti le elezioni. Per i ricorsi concernenti le elezioni e le votazioni popolari cantonali vige l’attuale termine di 30 giorni (art. 100 cpv. 1 LTF).
Art. 105 Fatti determinanti
Cpv. 2bis
Per rispettare la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) il Tribunale federale deve esaminare liberamente i fatti se, in materia di diritto di voto, è stata impugnata una decisione che non è stata emanata da un'autorità giudiziaria. Un ricorso riguardante il diritto di voto dei cittadini o le elezioni e votazioni popolari consente ad esempio di impugnare un atto di un Governo cantonale (cfr. art. 88 LTF). Anche in questo contesto la garanzia della via giudiziaria esige almeno un'autorità giudiziaria che decida con cognizione piena sulle questioni di diritto e di fatto.
3.2 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)
Art. 2a Date delle votazioni
Nell’allegato sono riportate le date delle votazioni effettive risultanti dalla proposta di modifica delle norme secondo cui sono fissate le date.
Cpv. 1 lett. a
Per le votazioni popolari federali del primo trimestre rimane riservata, indipendente- mente da quando cade la Pasqua, la quartultima domenica prima di Pasqua. Questa norma, che si applica già oggi per gli anni in cui la Pasqua cade entro il 10 aprile (Pa- squa «bassa»), sarà valida anche per gli anni in cui la Pasqua cade dopo il 10 aprile (Pasqua «alta»). Secondo la norma in vigore in questi casi per la votazione viene scelta la seconda domenica di febbraio, cosa che in futuro va evitata.
Secondo la norma proposta, nel primo trimestre la votazione popolare si terrà non prima del 22 febbraio e non oltre il 28 marzo. Questa norma evita (continua a evitare) sovrapposizioni con eventi che seguono il calendario liturgico (carnevale, domenica delle palme, Pasqua, domenica in albis). Tuttavia, rispetto a oggi, la votazione si terrà più sovente durante o subito dopo la sessione primaverile delle Camere federali. La tabella seguente indica le date delle votazioni in base alla norma in vigore e a quella ora proposta.