Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine

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Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP

Settimane prima/dopo Pente-

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 coste

12.04- 19.04- 26.04- 03.05- 10.05- 17.05- 24.05- 31.05- Prima/ultima data 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07

Week Week

end end

Pente-

Evento dopo dopo

coste

l’Ascen Corpus

sione Domini

Domeniche di votazione secondo

la norma in vigore

-se Pentecoste cade entro il 28.5:

(terza domenica dopo Penteco- X ste)

- se Pentecoste cade dopo il 28.5

X X X

(terza domenica di maggio)

Domeniche di votazione se-

X condo la nuova norma

Cpv. 2

Al capoverso 2 si precisa che il Consiglio federale può anticipare o differire singole votazioni oppure stabilire ulteriori date per le stesse.

Cpv. 3

Il capoverso 3 è modificato in modo tale che nell’anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale si rinunci in linea di massima a indire vota- zioni popolari federali durante tutta la seconda metà dell’anno. Per definire le date da cancellare negli anni delle elezioni, la disposizione fa riferimento al capoverso 1. Si tratta della domenica successiva al Digiuno federale (cpv. 1 lett. c) e dell’ultima dome- nica di novembre (cpv. 1 lett. d).

Cpv. 4 (Abrogazione)

Abrogando il capoverso 4 si vuole consentire al Consiglio federale di anticipare o diffe- rire singole date di votazione (in bianco) oppure di stabilire ulteriori date con un preav- viso minore e di potere così reagire a situazione eccezionali imprevedibili. Attualmente occorre rendere noto al più tardi nel mese di giugno le domeniche che nell’anno suc- cessivo saranno riservate alle votazioni popolari.

Nonostante l’abrogazione del capoverso 4 viene mantenuto il principio secondo cui le date delle votazioni sono stabilite sul lungo periodo e in modo affidabile. Cambiamenti delle date delle votazioni di cui al capoverso 1 continuano a essere possibili soltanto per «motivi preponderanti» e previa consultazione dei Cantoni (cfr. art. 2a cpv. 2 AP-ODP). Occorre inoltre osservare che sarebbe inammissibile differire una votazione po- polare già stabilita (art. 10 cpv. 1bisLDP) sulla base dell’articolo 2a capoverso 2 AP-ODP.