Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 35 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
d) Osservazioni specifiche e proposte in merito al pre-esame informale anonimo della domanda
Per UCS e USS, sarebbe opportuno che il diritto federale incoraggiasse i Cantoni a istituire la possibilità di un pre-esame informale e anonimo delle domande di permesso di dimora.
e) Ulteriori osservazioni e proposte
Dopo l’entrata in vigore dell’avamprogetto, l’UCS propone di adeguare l’articolo 14 capoverso 2 LAsi conformemente alla nuova prassi. Per i sans papiers, la Confederazione dovrebbe indicare ai Cantoni di adeguare la prassi giuridica attuale. L’UCS esorta inoltre a trovare una soluzione per non escludere dall’aiuto sociale i richiedenti l’asilo respinti e auspica che, per la durata della formazione professionale di base, anche genitori, fratelli e sorelle dei diretti interessati possano ottenere un permesso di dimora.
L’USS chiede infine una soluzione transitoria per i richiedenti l’asilo respinti che, nel corso degli ultimi anni, hanno dovuto interrompere o non hanno potuto iniziare un apprendistato ma continuano a soggiornare in Svizzera.
Rifiuto: USAM e USI sono contrari all’avamprogetto nel suo complesso.
a) Osservazioni generali
USAM e USI respingono l’avamprogetto. L'USAM sottolinea che lo scarso numero di domande di permesso di dimora presentate sulla base dell’articolo 30a OASA è dettato dal fatto che le persone interessate vengono spesso regolarizzate prima di iniziare la loro formazione in virtù delle disposizioni ordinarie relative ai casi di rigore (art. 31 OASA). Secondo USAM e USI, l’avamprogetto comporta una disparità di trattamento con le altre categorie di stranieri, risulta in contraddizione con il periodo minimo di soggiorno di cinque anni previsto dall’articolo 14 capoverso 2 LAsi e offre, mediante l’allentamento dei requisiti dell’articolo 30a OASA, un vantaggio ingiustificato alle persone interessate rispetto agli altri stranieri che osservano le condizioni di ammissione, incoraggiando così la migrazione illegale.
b) Osservazioni specifiche e proposte relative al periodo minimo di scolarità obbliga-
toria in Svizzera di due anni (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)
USAM e USI rilevano inoltre che un periodo minimo di scolarità obbligatoria di due anni non basta per un’integrazione linguistica sufficiente e rende difficile l’accesso alla formazione professionale.