Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 35 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
ZG chiede di interpretare la nozione di «importanti interessi pubblici» (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI) in modo tale che un permesso di lavoro per una formazione professionale di base possa essere accordato in virtù dell’articolo 30a capoverso 1 OASA anche senza il sussistere di un «caso personale particolarmente grave» ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI.
Rifiuto: AR, BE, FR, GL, NW, SO e TG respingono l’avamprogetto nel suo complesso.
a) Osservazioni specifiche sull’avamprogetto
AR considera la modifica proposta un passo nella direzione sbagliata e sottolinea che i soggiorni illegali non vanno (ulteriormente) incentivati. Secondo AR e NW, le persone la cui domanda d’asilo è stata respinta o che soggiornano illegalmente in Svizzera devono lasciare il Paese, una posizione condivisa anche da BE e GL.
FR ritiene che l’avamprogetto non tenga conto della prassi e comporti nuove difficoltà sotto il profilo della parità di trattamento. Aggiunge di non aver mai riscontrato casi di applicazione dell’articolo 30a OASA. In simili situazioni si applica l’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI (casi di rigore), che costituisce lo strumento più equo e meno discriminatorio grazie al quale è possibile tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto.
NW si oppone all’avamprogetto, reputato non solo inutile per l’economia e i diretti interessati, ma anche in contrasto con le basi legali attuali e potenziale causa di numerosi nuovi casi di rigore. L’avamprogetto e il relativo rapporto esplicativo non indicano peraltro come tale contraddizione possa essere risolta. NW sottolinea inoltre che l’avamprogetto peggiora la situazione giuridica delle persone ammesse provvisoriamente che, in determinate circostanze, potrebbero contribuire a ovviare alla carenza di manodopera qualificata, e auspica l’elaborazione di proposte per migliorare l’integrazione di questa categoria, mettendo così degli specialisti a disposizione dell’economia.
Per SO, la mozione e l’avamprogetto non appaiono sensati. Pur salutando un accesso agevolato alla formazione professionale per persone che si trovano in ogni caso in Svizzera, SO ritiene che gli obiettivi della mozione CIP-N 22.3392 possano già essere raggiunti mediante l’attuazione della mozione Markwalder 20.3322 e le disposizioni vigenti relative ai richiedenti l’asilo respinti. Rispetto ai richiedenti l’asilo respinti e alle persone ammesse provvisoriamente, la mozione 22.3392 comporta una disparità di trattamento a favore dei sans papiers, in quanto consente a questi ultimi di richiedere un permesso di dimora già dopo due anni di soggiorno in Svizzera.
Secondo TG, l’avamprogetto è contrario alla Costituzione (art. 164 cpv. 1 lett. c Cost.) poiché prevede disposizioni con conseguenze materiali e giuridiche di importanza tale da dover essere emanate a livello di legge.
b) Osservazioni specifiche in merito al periodo di scolarità obbligatoria in Svizzera previsto dall’avamprogetto (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)
Per AR, BE, NW e TG, il termine di due anni proposto è incoerente rispetto alle condizioni imposte ad altre categorie di stranieri (in particolare le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera, cfr. art. 84 cpv. 4 LStrI) per il rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore e appare in contraddizione con il soggiorno minimo di cinque anni previsto dalla LAsi (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi). NW rileva che l’avamprogetto dovrebbe concretizzare l’articolo 14 capoverso 2 LAsi a livello di ordinanza e non derogare a quest’ultimo.