Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 35 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
forme sans-papiers suisse, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Sans-papiers Genève, SCCA, SCCH, Solinetz, SOS, SOSF, Verein «Bildung für alle – jetzt!» e VPOD, affinché la
riduzione del periodo minimo di scolarità obbligatoria produca i suoi effetti occorre che l’avamprogetto sia accompagnato da una modifica della prassi adottata dalle autorità migratorie cantonali e dalla SEM nel trattamento delle domande di permesso di dimora per casi di rigore presentate da persone che soggiornano illegalmente in Svizzera (sans papiers) e intendono svolgere una formazione professionale di base.
I partecipanti sopraccitati chiedono che le autorità competenti esaminino le domande di permesso di dimora dopo due anni di frequenza scolastica in Svizzera indipendentemente dalla durata di soggiorno dei richiedenti, auspicando inoltre che questo cambiamento di prassi venga applicato anche alle domande presentate dai familiari (art. 30a cpv. 3 OASA), le quali devono essere trasmesse alla SEM a prescindere dalla durata di soggiorno in Svizzera se i criteri di integrazione sono soddisfatti (art. 58a LStrI).
Modifica dell’articolo 14 capoverso 2 LAsi
Secondo ACES, Asylex, Berner Beratungsstelle für sans-papiers, Caritas, CSP, EERS,
GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plateforme sans-papiers suisse, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Sans-papiers Genève, SCCH e SOS, in una fase successiva occorrerà valutare una modifica dell’articolo 14 capoverso 2 LAsi e prevedere una regolamentazione derogatoria per quanto concerne la durata minima di soggiorno delle persone che seguono una formazione professionale di base. Per SCCA, Solinetz, SOSF, Stifung Futuri, Verein «Bildung für alle – jetzt!» e VPOD, è fondamentale adeguare sin d’ora la legge sull’asilo.
Dello stesso avviso è anche la CRS, che propone di introdurre una durata minima di soggiorno di due anni per i richiedenti l’asilo respinti attraverso una modifica dell’OASA (p. es. conteggiando doppiamente la durata del soggiorno di bambini e ragazzi) o una modifica della LAsi, senza però ritardare la messa in atto della presente modifica dell’articolo 30a OASA.
Soppressione del periodo minimo di scolarità obbligatoria nell’articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA
Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers, CDI, CSD, Sans-papiers Genève, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Solinetz e VPOD auspicano
la soppressione del periodo minimo di scolarità obbligatoria, visto che per il rilascio di un permesso di dimora occorre comunque soddisfare i criteri d’integrazione (art. 58a cpv. 1 LStrI).
La CSD rileva che, contrariamente a quanto affermato nel rapporto esplicativo, le conoscenze necessarie per seguire una formazione professionale di base possono essere acquisite anche mediante corsi intensivi di lingua, corsi di competenze di base e altre offerte di qualificazione adeguate, come è spesso il caso per le persone che arrivano in Svizzera soltanto a 16 anni o più tardi. Proprio per questo motivo, a metà del decennio scorso la Confederazione e i Cantoni hanno finanziato e lanciato con successo tutta una serie di programmi d’integrazione, che sarebbe quindi opportuno tenere in considerazione. A tale proposito, la CSD ricorda che l’avamprogetto prevede peraltro il mantenimento dei criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a LStrI.
L’ASM sottolinea che, visto il margine di apprezzamento lasciato dalla legislazione alle autorità migratorie cantonali competenti e alla SEM nell’ambito del rilascio di permessi di dimora per casi di rigore, il mantenimento di un termine rigido anche se modificato non comporta necessariamente il rilascio di un tale permesso dopo un certo lasso di tempo, dato che la valutazione delle relative domande avviene caso per caso. Pertanto si pone la questione se sia veramente necessario fissare un termine preciso nell’articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA.