Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
Proposte
BL e LU reputano insufficiente il periodo minimo di scolarità obbligatoria in Svizzera previsto dall’avamprogetto e di conseguenza sollecitano un aumento della soglia in questione a tre anni affinché le persone interessate possano acquisire le competenze linguistiche necessarie. LU sottolinea che, in base alla propria esperienza, soltanto in pochissimi casi il criterio d’integrazione relativo alle competenze linguistiche risulta soddisfatto dopo appena due anni. Anche in caso di un anno supplementare di pretirocinio d’integrazione (PTI), con una padronanza linguistica così limitata il conseguimento di un certificato federale di formazione pratica (CFP) è ritenuto difficile.
NE approva il periodo minimo di scolarità obbligatoria di due anni, ma deplora che i corsi di francese non inseriti in un’offerta di formazione transitoria non possano essere considerati ai fini del computo della frequenza scolastica. Inoltre propone che i cittadini esteri francofoni possano attestare le proprie capacità linguistiche mediante un test di lingua. Entrambe le misure agevolerebbero l’accesso delle persone adulte alla formazione professionale.
c) Osservazioni specifiche sul termine di due anni per presentare una domanda di permesso di dimora (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)
AG, AI, BL, BS, GE, JU, LU, NE, OW, SG, SH, TI, UR, VS, ZG e ZH approvano l’estensione
del termine per la presentazione della domanda.
Anche VD la condivide, avendo constatato che il limite di un anno previsto dal diritto attuale spesso costituisce l’unico motivo di rifiuto di una domanda.
d) Osservazioni specifiche sull’obbligo di rivelare la propria identità
LU sottolinea che un pre-esame anonimo delle domande, così come praticato da LU, può risultare opportuno, ma anche che è indispensabile conoscere l’identità del richiedente per poter procedere a una valutazione formale di una domanda di permesso di dimora.
NE plaude al fatto che l’avamprogetto abbia mantenuto l’obbligo di provare la propria identità, dato che si tratta di un requisito legale indispensabile per il rilascio di un permesso di dimora. In caso di anonimizzazione, l’autorità competente non sarebbe in grado di emanare una decisione negativa in materia conforme ai principi del diritto amministrativo.
Proposta
ZG chiede di rinunciare all’identificazione dei genitori dei richiedenti di un permesso di dimora in vista di una formazione professionale di base (interpretazione dell’art. 30a cpv. 1 lett. f OA-SA): gli odierni ostacoli legali menzionati nel rapporto esplicativo vanno eliminati tramite una modifica della legge o, eventualmente, interpretando in senso lato la nozione di «importante interesse pubblico» a livello di ordinanza.
e) Osservazioni specifiche sulla questione della disparità di trattamento
Secondo OW, approvando l’avamprogetto occorre accettare che si crei una situazione delicata sotto il profilo del diritto degli stranieri, dato che altre categorie di stranieri, tra cui coloro che dispongono di un diritto di soggiorno valido in Svizzera (p. es. persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti) o desiderano svolgere una formazione terziaria, devono adempiere condizioni più restrittive per ottenere un permesso di dimora per casi di rigore. Anche UR richiama l’attenzione su tale disparità, facendo notare inoltre che l’avamprogetto in determinati casi impedirà di fatto l’esecuzione dell’allontanamento.