Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 35 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

BE pone l’accento sul fatto che, alla fine di maggio del 2023, su un totale di 597 richiedenti l’asilo respinti presenti nel Cantone soltanto 29 avevano tra 16 e 20 anni e 13 tra 16 e 18 anni. A tale proposito, anche GL precisa che l’avamprogetto riguarda solo un numero esiguo di sans papiers. Secondo BE e GL sono pochi i giovani che, dopo appena due anni di scuola dell’obbligo in Svizzera, dispongono delle conoscenze linguistiche e competenze necessarie per svolgere una formazione professionale di base e, dunque, ottenere un permesso di dimora.

e) Osservazioni specifiche in merito al soggiorno degli altri membri della famiglia

AR, BE e GL affermano che, in base al diritto attuale, gli altri membri della famiglia spesso non soddisfano le condizioni per ottenere un permesso di dimora (cfr. art. 31 OASA). NW rileva che, qualora ai genitori e ai fratelli e sorelle della persona in formazione venisse negato il permesso di dimora perché non soddisfano i requisiti dell’articolo 31 OASA, si configurerebbe una violazione del diritto alla vita familiare sancito dal diritto internazionale pubblico (art. 8 CEDU). AR sottolinea che già il diritto vigente consente di rilasciare permessi di dimora per casi di rigore se sono adempiuti i relativi requisiti.

Secondo NW è probabile che non tutti i familiari adulti delle persone in formazione eserciteranno un’attività lucrativa: siccome un salario da apprendista non basta per sostenere un’intera famiglia, sussiste quindi un rischio non trascurabile che queste persone dovranno ricorrere all’aiuto sociale.

f) Osservazioni specifiche sull’obbligo di rivelare la propria identità

BE dubita che delle persone che in precedenza si sono rifiutate di rivelare la propria identità siano poi disposte a farlo pur di svolgere una formazione professionale di base: pertanto ritiene che le agevolazioni previste dall’avamprogetto interesseranno un numero esiguo di persone.

TG sottolinea che il rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore implica l’obbligo di rivelare la propria identità.

g) Ulteriori osservazioni

Ricordando che la Confederazione sovvenziona i Cantoni per quanto concerne l’integrazione delle persone con prospettive di permanenza duratura in Svizzera, GL ritiene che l’avamprogetto sia in contrasto con tali sforzi per promuovere l’integrazione.

Secondo TG, l’avamprogetto è contrario alla Costituzione (art. 164 cpv. 1 lett. c Cost.) poiché prevede disposizioni con conseguenze materiali e giuridiche di importanza tale da dover essere emanate a livello di legge.