Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 35 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
- Secondo ACES, NCBI+FS, IS, NKS, OSAR, SCCH e SOS, le autorità cantonali competenti
dovrebbero inoltre permettere alle persone che svolgono una formazione professionale di base di continuare a vivere nel loro alloggio attuale ed evitare il loro trasferimento in strutture del soccorso d’emergenza (applicazione dell’art. 82 cpv. 3bis LAsi da parte delle autorità cantonali competenti).
L’ASM rileva che il salario di un apprendista non basta a coprire i bisogni di un’intera famiglia se gli altri suoi membri non esercitano un’attività lucrativa, il che accresce il rischio di dipendenza dall’aiuto sociale. Benché tale rischio sia ridotto sotto il profilo quantitativo, occorre comunque tenerne conto.
Ulteriori osservazioni e raccomandazioni
Parallelamente all’avamprogetto, secondo la CFM occorre incoraggiare una presa di coscienza politica sulla questione della disparità di accesso dei giovani alla formazione professionale di base, sostenere maggiormente le persone in formazione e le aziende formatrici, offrire maggiori certezze per quanto riguarda il diritto al soggiorno durante la formazione e integrare il salario delle persone in formazione non mediante l’aiuto sociale o il soccorso d’emergenza, ma tramite un sistema di borse di studio accessibile a tutti. Al fine di promuovere sinergie tra i diversi approcci, la CFM propone di elaborare un piano d’azione nazionale «Qualità della formazione nella società migratoria» finalizzato a garantire pari opportunità a tutti i bambini e adolescenti che, per un breve periodo o a lungo termine, vivono in Svizzera.
Per la CRS, l’avamprogetto comporterà un aumento delle domande di permesso di dimora presentate ai Cantoni e alla SEM. A livello di istruzione, occorrerebbe quindi imporre alle autorità migratorie cantonali di tenere una statistica delle domande presentate dopo l’adeguamento dell’articolo 30a OASA, che comprenda anche quelle non trasmesse alla SEM poiché di competenza delle suddette autorità.
L’ASM sottolinea che un’impresa formatrice avrà l’interesse a formare un richiedente l’asilo respinto soprattutto se in seguito potrà metterne a frutto le competenze nel quadro di un rapporto di lavoro ordinario. Se tuttavia alla fine della formazione professionale di base non dovessero essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 31 OASA, l’autorità cantonale dovrà disporre l’allontanamento conformemente al diritto degli stranieri. I Cantoni che procedono in questo modo devono esserne consapevoli.