Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 35 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
numero di persone (in particolare nella categoria dei richiedenti l’asilo respinti) interessate dalle modifiche proposte.
CFM e CSP chiedono che nell’articolo 30a OASA venga introdotto un diritto all’ottenimento di un permesso di dimora allo scopo di offrire una via di ricorso al Tribunale federale in caso di rifiuto del permesso di dimora nonché di uniformare le prassi cantonali. Secondo i suddetti partecipanti alla consultazione, l’istituzione di un tale diritto renderebbe realmente effettivo il principio dell’unità della famiglia durante il soggiorno in Svizzera.
Secondo la CFM, per avvicinarsi all’obiettivo di una formazione adeguata la politica dovrebbe prendere in considerazione misure che vadano al di là della modifica dell’articolo 30a OASA. Le sue raccomandazioni sono riassunte più avanti sotto «Ulteriori osservazioni e proposte».
b) Osservazioni specifiche e proposte relative al periodo minimo di scolarità obbligato-
ria in Svizzera di due anni (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)
In generale
AUSL, CP, Freikirchen Schweiz, GastroSuisse e SFM, accolgono con favore la riduzione da cinque a due anni del periodo minimo di scolarità obbligatoria in Svizzera senza avanzare proposte di modifica dell’avamprogetto. Per il CP, è però necessario continuare a esigere una frequenza minima della scuola dell’obbligo per rispettare i criteri di integrazione.
Anche ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Asylex, Berner Beratungsstelle für sans-papiers, Caritas, CDI, CFM, CRS, CSD, CSP, EERS, Futuri Stifung, GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plateforme sans-papiers suisse, Sans-Papiers Beratungsstelle
Luzern, Sans-papiers Genève, SCCA, SCCH, SFM, Solinetz, SOS, SOSF, Verein «Bildung für alle – jetzt!» e VPOD approvano la riduzione da cinque a due anni del periodo minimo di scolarità obbligatoria, considerato un passo nella giusta direzione, ma avanzano pure diverse proposte di modifica (cfr. proposte più avanti).
L’ASM esprime delle perplessità riguardo al periodo minimo di due anni previsto dall’avamprogetto, senza tuttavia opporvisi formalmente. Sottolinea che la riduzione di tale periodo comporta delle incoerenze tra le diverse categorie di stranieri e che il relativo termine è in contraddizione con quello dell’articolo 14 capoverso 2 LAsi, aggiungendo che l’ordinanza dovrebbe concretizzare la legge e non derogarvi.
L’ASM rileva che, per le autorità cantonali competenti, è fondamentale che la riduzione della frequenza scolastica minima non equivalga a un diritto al rilascio di un permesso di dimora. L’esame caso per caso dei casi di rigore è infatti ritenuto molto importante poiché, anche quando sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA, ciò non significa che sussista effettivamente un caso di rigore (p. es. se la persona interessata ha attivamente impedito l’esecuzione dell’allontanamento con grande veemenza).
Per l’ASM, la regolamentazione del soggiorno degli altri membri della famiglia (genitori, fratelli e sorelle) solleva per giunta diversi interrogativi pratici, dato che questi ultimi potrebbero non adempiere le condizioni per il rilascio di un permesso di dimora (p. es. identità non provata, integrazione insufficiente) mentre la persona in formazione le soddisfa. In pratica, le stesse problematiche si pongono inoltre quando, al termine della formazione professionale di base, la persona in questione non soddisfa più le condizioni per un rinnovo del permesso di dimora.
Proposte
Modifica della prassi relativa all’esame delle domande di permesso di dimora per casi di rigore
Per ACES, Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Asylex, Berner Beratungsstelle für sanspapiers, Caritas, CRS, CSP, EERS, Futuri Stifung, GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plate-