Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 35 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

5.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell’economia

In sintesi

Approvazione: Travail.Suisse

Approvazione con proposte: USS; UCS

Rifiuto: USAM, USI

Rinuncia a esprimersi: ACS

Approvazione: Travail.Suisse sostiene l’avamprogetto, condiviso anche da UCS e USS,

che avanzano proposte di modifica dei termini previsti.

a) Osservazioni generali

Secondo Travail.Suisse, l’avamprogetto rappresenta un’attuazione minimalista delle proposte di modifica contenute nella mozione CIP-N 22.3392 e non consentirà di aumentare in misura significativa il numero di giovani sans papiers o richiedenti l’asilo respinti che seguono una formazione professionale di base. Travail.Suisse si dichiara però altresì consapevole delle difficoltà a mettere in pratica in modo più incisivo la mozione CIP-N 22.3392.

b) Osservazioni specifiche e proposte relative al periodo minimo di scolarità obbliga-

toria in Svizzera di due anni (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)

Travail.Suisse, UCS e USS approvano il periodo minimo di due anni previsto dall’avamprogetto.

Secondo l’UCS, tale termine potrebbe anche essere soppresso in quanto gli altri requisiti dell’articolo 30a OASA (lett. b-f) bastano per il rilascio di un permesso di dimora. L’UCS auspica pure la soppressione del termine «ininterrottamente» nell’articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA al fine di tenere conto di eventuali interruzioni del percorso scolastico. Ritenendo che l’espressione «offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa» costituisca una restrizione inutile e non corrisponda all’offerta formativa esistente in Svizzera, propone inoltre la formulazione «offerte di formazione riconosciute dallo Stato».

L’USS sottolinea che, parallelamente all’avamprogetto, occorre adottare un’istruzione per disciplinare la modifica della prassi giuridica attualmente in vigore al fine di consentire ai sans papiers di presentare una domanda di permesso di dimora dopo un periodo minimo di soggiorno in Svizzera di due anni (anziché cinque come previsto attualmente). Per l’USS, senza una tale modifica la riduzione a due anni del periodo minimo di frequenza della scuola dell’obbligo o di partecipazione a offerte di formazione senza attività lucrativa non potrà produrre i suoi effetti.

c) Osservazioni specifiche e proposte in merito al termine di due anni per presentare una domanda di permesso di dimora (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)

Travail.Suisse, UCS e USS sono favorevoli al termine previsto dall’avamprogetto.

L’USS auspica pure un prolungamento di tale termine, senza però indicare una durata precisa.