Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 35 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
VD sottolinea che l’applicazione dell’articolo 30a OASA comporta una discriminazione tra chi aspira a una formazione professionale di base e chi ambisce a un percorso accademico, in quanto vari Cantoni non autorizzano le persone che soggiornano illegalmente sul proprio territorio a compiere studi superiori. Questa disparità di trattamento genera a volte degli inconvenienti non voluti dal legislatore, inducendo per esempio persone intenzionate a seguire una formazione universitaria a intraprendere un apprendistato al solo scopo di ottenere un permesso di dimora per sé stessi e la propria famiglia.
f) Altre proposte
Per LU e SH, occorre ridurre ulteriormente gli ostacoli amministrativi, così come previsto – sottolinea LU – per i giovani ucraini che beneficiano di uno statuto di protezione.
NE fa notare, come sottolineato anche nel rapporto esplicativo, che dei casi assimilabili alla fattispecie dell’articolo 30a OASA hanno comunque dovuto essere regolamentati in base all’articolo 30 LStrI in quanto i diretti interessati desideravano formarsi presso delle scuole professionali. Poiché queste ultime non costituiscono un datore di lavoro in senso stretto, l’articolo 30a OASA non è applicabile malgrado il fatto che i rispettivi diplomi rientrino nell’ambito della formazione professionale di base. Sottolineando che per i soggiornanti illegali spesso è più facile frequentare una scuola professionale che convincere un datore di lavoro ad assumerli, NE auspica che, per il primo anno di formazione, le scuole professionali possano essere considerate come datore di lavoro ai sensi dell’articolo 30a capoverso 1 lettera b OASA in attesa di trovare un datore di lavoro per una formazione duale.
Secondo OW, l’avamprogetto lascia in sospeso vari aspetti, tra cui per esempio l’ammissibilità di un’interruzione della formazione o di un cambiamento di datore di lavoro, la durata massima di un apprendistato, le condizioni affinché una persona che segue una formazione professionale di base possa beneficiare di un ricongiungimento familiare e l’eventuale aiuto sociale ai familiari giunti in Svizzera poiché il salario di apprendista non basta per la sussistenza. Mancano anche indicazioni sulla procedura da seguire dopo la fine della formazione professionale (rilascio di un permesso di dimora o rigida esecuzione dell’allontanamento, ecc.). OW auspica pertanto che il rapporto esplicativo si pronunci su tali questioni.
SH chiede che nell’avamprogetto vengano inserite delle disposizioni transitorie a favore di coloro che negli ultimi anni non hanno potuto iniziare una formazione o che hanno dovuto interromperla ma si trovano ancora in Svizzera: queste persone devono avere la possibilità di intraprendere una formazione professionale di base, a patto che un’impresa formatrice sia disposta ad assumerli.
TI afferma di aver investito diverse risorse nell’implementazione del suo Programma d’integrazione cantonale, prevedendo importanti misure volte a favorire la formazione e quindi l’occupazione di persone con statuto di rifugiato e più in generale straniere. Inoltre sottolinea che non è ancora possibile quantificare la ripercussione dell’avamprogetto a livello cantonale, sia in termini di costi del personale impiegato per l’esame dei casi sia per le spese amministrative derivanti. TI auspica altresì che venga considerato il maggiore costo che i Cantoni dovranno prendersi a carico estendendo la possibilità di procedere con la formazione e, quindi, anche del periodo di permanenza a beneficio del soccorso d’emergenza. Per queste situazioni, andrebbe pertanto riconosciuto un contributo ricorrente mensile (invece di un forfait una tantum) per tutti i membri della famiglia e, per la persona che sta effettuando il percorso di formazione, anche un forfait per l’integrazione.