Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 35 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
NW pone altresì l’accento sul fatto che un eventuale allentamento delle condizioni temporali non implica il diritto al rilascio di un permesso di dimora, e auspica una riflessione sull’opportunità di fissare dei termini rigidi in quest’ambito (indipendentemente dalla loro durata).
Secondo SO e TG, frequentare per due anni la scuola dell’obbligo solo raramente basta per raggiungere il livello richiesto per iniziare una formazione professionale di base. TG è dell’avviso che il termine proposto sia poco realistico anche alla luce dell’Agenda Integrazione Svizzera (AIS), sottolineando per giunta che la combinazione tra il periodo minimo di scolarità obbligatoria di due anni e il termine di ben due anni per presentare una domanda di permesso di dimora comporta lacune scolastiche ancora maggiori.
Per FR, l’avamprogetto non dovrebbe stabilire delle condizioni temporali, ma limitarsi ad affermare la possibilità di accedere a una formazione professionale di base secondo i criteri dell’articolo 30 capoverso 1 lettera a LStrI, il che consentirebbe di tenere conto di tutte le circostanze del caso senza vincoli temporali. Agendo in questo modo, si eviterebbe anche qualsiasi rischio di disparità di trattamento a favore dei richiedenti l’asilo che desiderano intraprendere una formazione.
c) Osservazioni specifiche sull’allontanamento e il soggiorno al termine della formazione
AR e BE ritengono che agevolare l’accesso alla formazione professionale di base equivale a complicare se non addirittura a rendere impossibile l’allontanamento. Secondo BE, ad alcune persone, e in particolare a coloro che possono essere allontanati soltanto volontariamente nel proprio Paese d’origine, l’avamprogetto offre la prospettiva, dopo appena due anni di scolarità obbligatoria, di restare durevolmente in Svizzera. In questi casi, la mancanza di collaborazione con le autorità verrebbe «ricompensata» in tempi brevi con la possibilità di accedere a una formazione professionale di base e al diritto di dimora che ne consegue.
Secondo BE e NW, l’avamprogetto renderà anche più difficile revocare un permesso di dimora per casi di rigore o rifiutarne la proroga al termine della formazione professionale. NW parte dal presupposto che, al termine di una formazione professionale, le persone interessate saranno più propense a restare in Svizzera a causa della permanenza prolungata, di una migliore integrazione e di maggiori contatti sociali. Oltre a far notare che numerose formazioni sono incentrate sulle specifiche condizioni di vita della nostra società e possono essere sfruttate solo in parte nelle regioni d’origine dei richiedenti l’asilo respinti, NW sottolinea che, qualora al termine della formazione non siano soddisfatte le condizioni per il proseguimento della permanenza in Svizzera della persona interessata e dei suoi familiari (art. 31 OASA), la procedura di allontanamento che ne consegue comporterà oneri supplementari in termini di tempo, di personale e di costi per le autorità migratorie e le istanze di ricorso.
BE chiede di illustrare nel rapporto esplicativo le conseguenze giuridiche nel caso in cui le persone interessate desiderino restare in Svizzera al termine della formazione ma non soddisfino le condizioni della LStrI o della LAsi per una prosecuzione del loro soggiorno in Svizzera.
d) Osservazioni specifiche relative alla lotta contro la carenza di personale qualificato
AR, BE, GL e NW reputano che il contributo potenziale delle persone interessate dall’avamprogetto nel lottare contro la carenza di personale qualificato sia marginale se non nullo (NW). Dello stesso avviso è anche TG, il quale rileva che due anni di scuola dell’obbligo non bastano per un’integrazione linguistica e professionale durevole e, dunque, per ovviare in maniera incisiva alla penuria di specialisti.