Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 35 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
a) Osservazioni specifiche sull’avamprogetto e i suoi obiettivi
Per AG e GE, la regolamentazione attuale è troppo restrittiva.
LU, NE e SH constatano che l’accesso alla formazione professionale di base rimarrà difficile anche con la modifica prevista.
BL sottolinea che l’avamprogetto appare sensato e risponde all’esigenza espressa di agevolare l’accesso alla formazione professionale di base dei sans papiers e dei richiedenti l’asilo respinti.
Secondo LU e ZG è importante che, in analogia alla decisione relativa allo statuto di protezione S, i giovani possano ottenere un diploma del livello secondario II, e ciò indipendentemente dal loro statuto di soggiorno in Svizzera.
ZG sottolinea che, considerata l’accelerazione della procedura d’asilo entrata in vigore il 1° marzo 2019, la modifica proposta troverà applicazione solo in pochissimi casi. Anche secondo VS, l’aumento delle domande di permesso di dimora dovuto all’avamprogetto sarà minimo. UR ritiene per contro che quest’ultimo comporterà un incremento del numero di domande e, dunque, del carico di lavoro non solo per le autorità cantonali, ma anche per la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
SG non si oppone all’avamprogetto, ritenendo moderate le modifiche proposte in quanto le rimanenti condizioni d’ammissione restano inalterate. SG e UR sottolineano tuttavia che gli allentamenti previsti sono in contraddizione con una decisione d’asilo negativa passata in giudicato e l’obbligo di lasciare la Svizzera.
JU plaude al fatto che, per quanto riguarda le condizioni che i richiedenti l’asilo respinti e i sans papiers devono soddisfare per poter ottenere un permesso di dimora, tra le diverse varianti prese in considerazione si sia optato per una riduzione del periodo di scolarità obbligatoria in Svizzera mantenendo al tempo stesso inalterata la durata minima di soggiorno in Svizzera (art. 14 cpv. 2 LAsi, art. 30 cpv. 1 lett. a LStrI e giurisprudenza dei Tribunali federali). ZG condivide tale opinione, precisando che non vanno creati nuovi incentivi a un’immigrazione supplementare o illegale.
b) Osservazioni specifiche e proposte in merito alla riduzione della scolarità obbligatoria a due anni (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)
In generale
AG, AI, BS, GE, JU, NE, OW, SG (con riserve, cfr. lett. a), SH (con riserve, cfr. qui di seguito), TI, UR (con riserve, cfr. lett. a precedente), VD (con riserve, cfr. qui di seguito), VS, ZG e ZH sostengono la riduzione a due anni del periodo minimo di scolarità obbligatoria.
Secondo SH, con soli due anni di frequenza ininterrotta della scuola dell’obbligo è difficile acquisire le competenze e conoscenze linguistiche necessarie per svolgere una formazione professionale di base e adempiere i criteri d’integrazione stabiliti dalla LStrI e dalla LAsi.
VD condivide la riduzione del periodo minimo di scolarità obbligatoria, ma ritiene che tale principio vada ancorato a livello di legge e non di ordinanza. Inoltre sottolinea che l’avamprogetto produrrà scarsi effetti pratici, dato che dall’entrata in vigore dell’articolo 30a OASA VD ha sottoposto per approvazione alla SEM soltanto dieci casi che ottemperavano i requisiti dell’articolo in questione. La riduzione del periodo di frequenza scolastica richiesto non comporterà pertanto un aumento del numero di domande di permesso di dimora, in quanto è molto improbabile se non impossibile che un adolescente soggiorni per cinque anni in Svizzera ma frequenti la scuola dell’obbligo soltanto per due anni. Dello stesso avviso è anche VS.