Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/39: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) · 35 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
Contabilizzazione di altre formazioni od offerte di formazione come periodo di scuola dell’obbligo
La CDI propone che la partecipazione a offerte formative senza attività lucrativa riconosciute dallo Stato sia contabilizzata come periodo di scuola dell’obbligo ai sensi dell’avamprogetto. Anche NCBI+FS condivide tale parere, auspicando che, oltre alla scuola dell’obbligo e alle offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa, vengano computati anche i corsi di lingua e altre formazioni in Svizzera e all’estero.
Per il CSP, andrebbero contabilizzati come periodo di scuola dell’obbligo anche gli stage professionali richiesti per accedere a o frequentare determinate scuole universitarie professionali (SUP), la componente pratica delle maturità professionali (maturità professionale che si può conseguire durante l’apprendistato, dopo l’AFC o direttamente dopo la scuola di cultura generale o di commercio) nonché altre «passerelle» tra i diversi percorsi formativi.
Estensione delle condizioni dell’articolo 30a OASA all’accesso alla formazione terziaria
Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Futuri Stifung, GDS, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, SCCA, SOFS, Solinetz, Verein «Bildung für alle – jetzt!» e VPOD chiedono che le
condizioni previste dall’avamprogetto siano estese allo svolgimento di una formazione terziaria, auspicando che tutti gli adolescenti e giovani adulti sans papiers e tutte le persone la cui domanda d’asilo è stata respinta, che hanno frequentato la scuola dell’obbligo per due anni e seguono una formazione siano presi in considerazione nell’OASA. Inoltre propongono che la SEM e la SEFRI elaborino un catalogo delle formazioni iniziali autorizzate (in aggiunta alla formazione professionale di base).
c) Osservazioni specifiche e proposte in merito al termine di due anni per presentare una domanda di permesso di dimora (art. 30a cpv. 1 lett. a AP-OASA)
In generale
Tutte le organizzazioni interpellate condividono il principio di un’estensione del termine per la presentazione di una domanda di permesso di dimora; la maggioranza di esse propone in aggiunta di aumentarlo a cinque anni. Una minoranza ne auspica o chiede formalmente la soppressione tout court.
Proposte
Estensione a cinque anni del termine di cui all’articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA
Asylex, CRS, CSP, Futuri Stifung, GDS, IS, NCBI+FS, NKS, OSAR, Plateforme sanspapiers, Sans-Papiers Beratungsstelle Luzern, Sans-papiers Genève, SCCA, SCCH, So-
linetz, SOS, SOSF, Verein «Bildung für alle – jetzt!» e VPOD, pur ritenendo che l’aumento
a due anni del termine previsto dall’avamprogetto sia un passo nella giusta direzione, propongono di estenderlo a cinque anni al fine di agevolare l’accesso alla formazione professionale di base dei sans papiers e dei richiedenti l’asilo respinti.
NCBI+ FP, NKS, OSAR, SCCA, SCCH e SOS propongono la formulazione seguente:
Articolo 30a capoverso 1 lettera a OASA:
il richiedente ha frequentato la scuola dell’obbligo ininterrottamente per almeno due anni in Svizzera e ha successivamente presentato una domanda entro cinque anni; la partecipazione a offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa è contabilizzata come periodo di scuola dell’obbligo;