Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/69: Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi · 26 pagine

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decorrenza dei termini materiali del diritto pubblico non è collegato a una notifi- cazione per posta bensì a un altro evento, motivo per cui tendenzialmente la problematica in questione non si presenta.

- Nel campo d’applicazione del diritto cantonale, per il computo dei termini vanno considerate le sue prescrizioni, in particolare anche per l’applicazione del diritto federale da parte di autorità cantonali. Sono fatte salve disposizioni speciali nel pertinente diritto materiale della Confederazione.

Va osservato che, per la determinazione dei giorni festivi, l’articolo 142 capoverso 1bis nCPC (così come il cpv. 3 del vigente art. 142) rimanda al diritto del Cantone in cui ha sede il tribunale. Questa disposizione diverge da quelle delle altre leggi procedurali della Confederazione (p. es. art. 20 cpv. 3 PA o art. 45 cpv. 2 LTF). Di norma è appli- cabile il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. Il legislatore ha voluto questa differenziazione nel quadro dell’unificazione del CPC31 e l’ha pure mantenuta senza modifiche in occasione della recente adozione dell’arti- colo 142 capoverso 1bisnCPC.

Ai fini dell’attuazione della mozione è adatto un atto mantello con cui modificare sia le leggi procedurali e materiali da considerare in special modo sia la legge sulla decor- renza dei termini al sabato (cfr. anche n. 6.3).

La nozione di notificazione, contenuta nel titolo dell’atto mantello «legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi» è correlata nel modo seguente alle nozioni di «inizio della decorrenza del termine» e «inizio del termine»: il termine inizia a decorrere con la notificazione giuridicamente efficace della comunica- zione che fa scattare la decorrenza del termine, mentre l’inizio del termine designa l’inizio del computo del termine, ossia il momento dal quale il termine viene compu- tato32. Con il nuovo ordinamento, l’efficacia giuridica di una notificazione avvenuta il sabato o un giorno festivo viene prorogata al giorno feriale seguente mediante la fin- zione di recapito. Il termine inizia quindi a decorrere, conformemente alla normativa tramandata, il giorno successivo.

4 Commenti ai singoli articoli

4.1 Legge sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 20 cpv. 2bis

La PA disciplina il computo dei termini procedurali all’articolo 20 e rimette al potere di- screzionale dell’autorità la scelta della forma della notificazione delle comunicazioni e dunque anche della modalità d’invio. Il diritto ammette pertanto in linea di massima gli invii non raccomandati. Il caso in cui una comunicazione è recapitata «soltanto dietro firma», ossia mediante invio raccomandato, è retto dal vigente capoverso 2bis33. Al

31 Messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), FF 2006 6593, in particolare 6680

32 Cfr. ERNST/OBERHOLZER/SUNARIC, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess (ZPO-BGG-SchKG), 2a ed. 2021, n. marg. 114.

33 Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, in particolare 3956. 13/26