Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/69: Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi · 26 pagine

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è determinante l’effettiva ricezione e non l’invio (tempestivo). La legge federale au- striaca sulla notificazione di documenti delle autorità (Zustellgesetz – ZustG) disci- plina la notificazione dei documenti trasmessi dai tribunali e dalle autorità amministra- tive. Contiene disposizioni relative alle diverse tipologie di notificazioni fisiche ed elet- troniche e alle rispettive regole di ricezione (in particolare notificazione a destinatari, notificazioni con o senza accertamento di recapito, notificazione sostitutiva, deposito, invio successivo, rinvio, inoltro e distruzione).

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

3.1.1 La problematica della notificazione di sabato

Con l’invio per posta A-Plus la notificazione è effettuata – come nel caso di altri invii non raccomandati – direttamente nella buca lettere o nella casella postale del desti- natario senza che quest’ultimo debba confermare per iscritto la ricezione18. Diversa- mente dagli invii postali tradizionali, quelli per posta A-Plus sono muniti di un numero d’invio che permette di tracciare l’invio in Internet (sistema di ricerca «Track&Trace»), visualizzando in particolare il momento in cui la Posta ha recapitato l’invio al destina- tario, ossia da quando l’invio è pervenuto nella sfera d’influenza del destinatario. Se- condo la giurisprudenza del Tribunale federale questo momento è determinante per il calcolo del termine19. A differenza degli invii effettuati per posta A-Plus, quelli effet- tuati per raccomandata sono recapitati soltanto contro firma del destinatario o di una persona autorizzata.

La problematica della notificazione di invii che determinano l’inizio della decorrenza di un termine con la posta A-Plus si presenta come segue.

Termini procedurali

La notificazione di sabato può comportare degli svantaggi per quei destinatari che di sabato non sono presenti (in ufficio) e quindi non notano subito l’arrivo di una comuni- cazione d’autorità che determina l’inizio della decorrenza di un termine. Secondo il vi- gente diritto processale, un termine fissato in giorni inizia a decorrere il giorno succes- sivo all’evento determinante (notificazione), ossia la domenica, indipendentemente dall’effettiva presa in conoscenza. Il destinatario che ritira in ritardo la comunicazione dalla buca lettera (p. es. il lunedì seguente) perde il corrispondente numero di giorni della decorrenza del termine. Può inoltre sbagliarsi in merito al momento della notifi- cazione (lunedì invece di sabato) in quanto quest’ultimo non figura sull’invio stesso e calcolare quindi scorrettamente il numero di giorni del termine, rischiando in tal modo di non osservare il termine e subire un pregiudizio giuridico.

18 Cfr. AMSTUTZ/ ARNOLD, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler (a cura di), Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, art. 44, n. marg. 14a seg.

19 In relazione alle comunicazioni secondo il diritto di locazione DTF 143 III 15 consid. 4.1; DTF 137 III 208 consid. 3.1.2; DTF 122 III 316 consid. 4b; in relazione alla notificazione di decisioni d’imposizione secondo il diritto fiscale DTF 122 I 139 consid. 1; in relazione ai procedimenti secondo il diritto delle assicurazioni sociali DTF 142 III 599 consid. 2.4.1. 9/26