Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/69: Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi · 26 pagine

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francese le comunicazioni determinanti l’inizio della decorrenza di un termine sono consegnate personalmente o inviate contro ricevuta, il termine inizia a decorrere il giorno della ricezione della comunicazione o nella maggior parte dei casi il giorno successivo. È invece disciplinato il fatto che se cade nel fine settimana o in un giorno festivo, la fine della decorrenza del termine slitta al giorno feriale seguente. Questa regola generale di proroga è applicabile a tutte le fattispecie e procedure così come ai termini stabiliti per contratto.

2.2 Germania

La Germania non prevede alcuna regolamentazione generale concernente l’inizio della decorrenza di un termine al sabato. Nel computo dei termini, generalmente non viene considerato il giorno dell’evento determinante, in particolare della notificazione (§ 187 Bürgerliches Gesetzbuch). Nei procedimenti di diritto civile, le notificazioni uffi- ciali sono rette dai paragrafi 166-190 del Codice di procedura civile (Zivilprozessord- nung), che disciplina in particolare le notificazioni per invio postale contro ricevuta e per raccomandata con avviso di ricevimento. Il Codice di procedura penale

(Strafprozessordnung) e altri atti normativi procedurali rinviano alle pertinenti prescri- zioni del Codice di procedura civile. Per i procedimenti di diritto amministrativo è inol- tre applicabile la legge sulla notificazione amministrativa (Verwaltungszustellungsge- setz, VwZG), che disciplina la procedura di notificazione delle autorità federali e delle autorità finanziarie (Landesfinanzministerien). Inoltre, le notificazioni possono essere inviate per raccomandata (§ 4 VwZG) e quale prova di avvenuta notificazione è suffi- ciente l’avviso di ricevimento. In linea di principio il documento è reputato consegnato il terzo giorno dopo la consegna alla posta, anche se il terzo giorno è un sabato, una domenica o un giorno festivo. La notificazione è anche possibile per posta con un cer- tificato di notificazione (Zustellungsurkunde), nel qual caso sono applicabili i paragrafi 177-182 del Codice di procedura civile (§ 3 VwZG). È inoltre ammessa la notifica- zione da parte delle autorità contro ricevuta, nel qual caso il destinatario firma una ri- cevuta con la data della consegna. L’ufficiale notificante annota la data della notifica- zione sulla busta del documento da consegnare. La notificazione da parte delle auto- rità non può in linea di principio essere fatta la domenica, i giorni festivi e di notte (§ 5

n. 3 VwZG).

2.3 Austria

Nel diritto processuale austriaco, per tutti i settori giuridici vale la regola secondo cui l’inizio e la decorrenza dei termini legali e giudiziali non vengono compromessi da sa- bati, domeniche, giorni festivi o dal Venerdì Santo. Se tuttavia cade su uno di questi giorni, la fine di un termine è prorogata al giorno feriale seguente. Per i termini tra pri- vati, l’inizio della decorrenza concordato per via contrattuale va calcolato, fatti salvi al- tri modi, escludendo il giorno dell’evento determinante. In questo settore non sono previste disposizioni concernenti l’inizio o la fine della decorrenza del termine durante il fine settimana o un giorno festivo. Nel caso dei termini formali, dal computo sono esclusi i giorni necessari per il trasporto postale del documento, per cui è sufficiente che l’invio sia effettuato l’ultimo giorno di decorrenza del termine. Nel caso dei termini materiali, per contro, i giorni del trasporto postale sono compresi nel computo, per cui