Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/69: Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi · 26 pagine

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le comunicazioni di disdetta devono regolarmente giungere al destinatario entro la fine del mese. In merito il seguente esempio:

- secondo il diritto vigente, la notificazione al sabato 30.1 di una dichiarazione di volontà che determina l’inizio della decorrenza di un termine, come la disdetta di locali abitativi o commerciali, è reputata avvenuta con validità giuridica in ap- plicazione della teoria della ricezione assoluta; il termine di disdetta di tre mesi inizia domenica 31.1 e finisce il 30.4;

- secondo il nuovo diritto, nel caso in cui la comunicazione di disdetta è notifi- cata mediante posta A-Plus il sabato 30.1, scatta la finzione di recapito se- condo cui la notificazione è considerata recapitata soltanto il giorno feriale se- guente, ossia il lunedì 1.2. Di conseguenza, il termine di disdetta di tre mesi scade a fine maggio (invece che a fine aprile) o al primo termine possibile. Se i termini di disdetta sono fissi, il rinvio può risultare decisamente più importante (p. es. 6 o 12 mesi).

Il mittente che si è fidato dell’assicurazione44 della Posta che con la posta A-Plus l’in- vio sarebbe stato consegnato il giorno seguente (nell’esempio il sabato 30.1), in fu- turo sarà confrontato con un sorprendente rinvio del termine che per lui risulta svan- taggioso mentre è vantaggioso per il destinatario, che per di più evita di cadere in er- rore (cfr. n. 3.1.1). La nuova finzione di recapito rimpiazza nel suo campo d’applica- zione (ossia in caso di invii non raccomandati nel fine settimana o in un giorno festivo) la teoria della ricezione assoluta non scritta (cfr. n. 3.1.1).

Per il resto si deve partire dal presupposto che la teoria della ricezione assoluta conti- nuerà a essere applicabile, in particolare nel caso di invii postali raccomandati e di al- tri invii consegnati in un giorno feriale. Se ad esempio la comunicazione di disdetta è inviata con posta A-Plus il giovedì 28.1 e giunge nella sfera d’influenza del destinata- rio il venerdì 29.1, il termine di disdetta inizia a decorrere ancora in gennaio. Il desti- natario che è assente il venerdì continua anche in futuro ad assumersi i rischi risul- tanti. Se ad esempio viene a conoscenza della disdetta soltanto il lunedì, può erro- neamente credere che sia stata consegnata il sabato o il lunedì, con le note conse- guenze (cfr. n. 3.1.1).

Art. 1a cpv. 2

Conformemente al capoverso 2, sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dal diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede il destinatario o il suo rappresentante. Questo criterio di collegamento corrisponde all’interesse del destinatario. Nel pre- sente contesto la regolamentazione, introdotta nel diritto processuale civile, secondo cui vanno considerati i giorni festivi riconosciuti nel luogo del tribunale (cfr. art. 142 cpv. 1bisnCPC, i relativi commenti al n. 3.1.2), non è pertinente dato che non è pen- dente alcun procedimento giudiziario e quindi non vi è un luogo del tribunale. Il CPC, dal canto suo, non è modificato per i motivi suesposti (cfr. 3.2).

44 Cfr. le Condizioni generali (CG) della Posta svizzera all’indirizzo www.post.ch > Condizioni generali (CG).