Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/69: Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi · 26 pagine

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Art. 211a Termini: rispetto e proroga

Il nuovo articolo 211a riprende senza modifiche i capoversi 1 e 4 del vigente arti- colo 211 CPM riunendoli tematicamente in un unico articolo. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.

Art. 211b Termini: restituzione

Il nuovo articolo 211b riprende senza modifiche i capoversi 5 e 6 del vigente arti- colo 211 CPM riunendoli tematicamente in un unico articolo. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.

4.5 Procedura penale militare (PPM)

La vigente procedura penale militare disciplina all’articolo 46 il computo, l’osservanza e la proroga dei termini. Come nel caso del CPM, anche qui si procede a un aggiusta- mento sotto il profilo della sistematica: con la presente revisione il computo dei termini sarà trattato nell’articolo 46 con l’aggiunta della nuova disposizione concernente la notificazione nel fine settimana e nei giorni festivi, mentre i capoversi 2-4 del vigente articolo 46, concernenti il rispetto e la proroga dei termini, sono spostati in un nuovo articolo 46a.

Art. 46 Computo

Finora, il computo dei termini per i procedimenti penali militari era retto dall’articolo 46 PPM. Per la notificazione delle comunicazioni delle autorità penali militari non è pre- scritta una forma determinata, diversamente da quanto vale per i procedimenti penali civili (cfr. art. 85 cpv. 2 CPP). La situazione di partenza è quindi paragonabile a quella delle procedure nel campo d’applicazione della PA (cfr. in merito n. 4.1). Da ciò ne consegue che al fine di disciplinare la questione del momento in cui una comunica- zione di un’autorità, consegnata di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario mediante invio postale ordinario, ossia «senza firma» del destinatario, è reputata noti- ficata, occorre adeguare l’articolo 46 PPM.

Dal punto di vista del contenuto, la soluzione proposta si orienta a quella prevista per la PA (cfr. in merito n. 4.1). La nuova finzione per le notificazioni durante il fine setti- mana o un giorno festivo è inserita in un nuovo capoverso 2.

Il diritto vigente disciplina nel capoverso 1 secondo periodo il caso in cui l’ultimo giorno di un termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo. Per ragioni di cronologia questa disposizione è spostata in un nuovo capoverso 3. L’at- tuale formulazione stabilisce che sono determinanti i giorni riconosciuti festivi «dal di- ritto del Cantone di domicilio della parte o del suo rappresentante», mentre secondo il nuovo capoverso 3 sono determinanti i giorni riconosciuti festivi dal diritto federale o cantonale. Il nuovo capoverso 4 precisa che si applica il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.