Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/69: Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi · 26 pagine

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La competenza normativa della Confederazione nell’ambito del diritto in materia di termini non è globale ma risulta dalle pertinenti competenze settoriali.

L’avamprogetto si limita ad adeguare disposizioni concernenti il computo dei termini nel diritto federale. Tange dunque soltanto quest’ultimo e non interferisce nei settori di competenza dei Cantoni e dei Comuni, che sono invitati a esaminare i loro ordina- menti giuridici in relazione alle notificazioni di sabato.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La principale base giuridica per il computo dei termini è la Convenzione europea sul computo dei termini52, che disciplina il computo dei termini procedurali e del diritto materiale, ma non la notificazione di comunicazioni che fanno scattare l’inizio della decorrenza di un termine o la sospensione dei termini53.

La soluzione proposta è compatibile con la suddetta convenzione. Se si applica la fin- zione di recapito proposta, il termine inizia a decorrere il giorno seguente la notifica- zione fittizia. In altre parole, il momento in cui la notificazione inizia a esplicare i suoi effetti è prorogato al giorno feriale successivo. La regola fondamentale sancita all’arti- colo 3 della Convenzione, secondo cui i termini iniziano a decorrere il giorno succes- sivo alla loro attivazione non viene toccata54.

Alle notificazioni internazionali in materia civile e commerciale è applicabile la Con- venzione dell’Aja del 196555 relativa alla notificazione. La notificazione di un atto scritto è in linea di principio retta dal diritto dello Stato richiesto. Il servizio richiedente dell’altro Stato può chiedere una forma particolare della notificazione purché non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto (art. 5 della Convenzione dell’Aja).

Questo principio non entra in conflitto con la soluzione proposta in questa sede per le notificazioni nei giorni di sabato, domenica o festivi.

Alle notificazioni che rientrano nel campo d’applicazione della Convenzione europea sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa56 è applicabile quanto detto per analogia. Secondo l’articolo 6 di questa Convenzione, la notifica- zione è retta dalla legislazione dello Stato richiesto o non può essere incompatibile con essa.

52RS 0.221.122.3. La Convenzione si applica ai termini in materia civile, commerciale e amministrativa, procedura compresa (art. 1). Il diritto penale procedurale non è contemplato. La Convenzione è stata ratificata da Svizzera, Austria, Liechtenstein e Lussemburgo.

53Cfr. ERNST/OBERHOLZER/SUNARIC, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess (ZPO-BGG-SchKG), 2aed. 2021, n. marg. 3 seg.

54Il dies a quo (giorno dell’evento) è finto al giorno feriale seguente.

55Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale

(RS 0.274.131)

56 RS 0.172.030.5