Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/69: Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi · 26 pagine
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Art. 119
L’articolo 119 viene ora collocato sotto la rubrica «Proroga». Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
4.7 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
Art. 38 Computo dei termini
Il computo e la sospensione dei termini nella procedura secondo il diritto delle assicu- razioni sociali sono retti dall’articolo 38 LPGA. Non vige alcun obbligo di raccoman- data. La situazione di partenza è pertanto paragonabile a quella prevista per le proce- dure nel campo d’applicazione della PA (cfr. in merito n. 4.1). Ne consegue che al fine di disciplinare la questione del momento in cui una comunicazione di un’autorità consegnata di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario mediante invio postale ordinario, ossia «senza firma» del destinatario, è reputata notificata, occorre adeguare l’articolo 38 LPGA.
Per ragioni sistematiche, il computo e la sospensione dei termini sono ora disciplinati in due articoli separati: l’articolo 38 tratta unicamente il computo dei termini e ha una nuova rubrica «Computo dei termini», mentre il vigente capoverso 4 concernente la sospensione dei termini è spostato in un nuovo articolo 38a con la rubrica «Sospen- sione dei termini».
La terminologia dell’articolo 38 LPGA è paragonabile a quella dell’articolo 20 PA. La proposta riunione delle due tipologie di notificazione, con e senza firma, nel nuovo ca- poverso 3 lettera a (vigente art. 2bis) e lettera b (nuova disposizione) si orienta quindi a quella formulata per la PA; valgono per analogia i relativi commenti (cfr. n. 4.1).
Il diritto vigente disciplina al capoverso 3 il caso in cui l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto. Il primo periodo è ripreso senza modifiche nel nuovo capoverso 4 mentre il contenuto del secondo periodo è ora spostato nel capoverso 5.
Conformemente al capoverso 5, per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il che finora era disciplinato nel vigente capoverso 3. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
Art. 38a Sospensione dei termini
Il nuovo articolo 38a riprende senza modifiche il capoverso 4 del vigente articolo 38 LPGA. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.