Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/69: Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi · 26 pagine
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fine di disciplinare la questione del momento in cui una comunicazione di un’autorità consegnata di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario mediante invio po- stale ordinario, ossia «senza firma» del destinatario, è reputata notificata, occorre adeguare l’articolo 20 PA.
Riallacciandosi alla vigente terminologia, il nuovo capoverso 2bislettera b stabilisce la conseguenza legale – ossia la finzione del recapito al giorno feriale seguente – nel caso di una consegna senza firma di una comunicazione di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario. Vi sono inclusi gli invii postali non raccomandati, come in particolare le comunicazioni inviate con la posta A-Plus oppure tramite un corriere. Se ad esempio un invio è recapitato di sabato, esso è reputato notificato in modo giuridi- camente efficace soltanto il lunedì successivo. In applicazione dell’articolo 20 capo- verso 1 PA, il termine inizia a decorrere il giorno seguente, ossia il martedì. Se il lu- nedì è un giorno festivo riconosciuto, l’invio è reputato recapitato il martedì («il primo giorno feriale seguente») e il termine inizia a decorrere il mercoledì.
Per ragioni di sistematica l’attuale disposizione sul momento della notificazione dietro firma (art. 20 cpv. 2bis) è trasposto in un nuovo capoverso 2bislettera a e in tedesco è al contempo adeguato all’uso attuale della lingua («siebten» invece di «siebenten»). Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
L’articolo 20 capoverso 2bisPA si applica alla procedura negli affari amministrativi trat- tati e decisi in prima istanza o su ricorso da un’autorità amministrativa federale (art. 1 cpv. 1 PA) e alle procedure di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. il rimando nell’art. 37 della legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF34). Non è pertanto necessario adeguare separatamente la LTAF.
Art. 20 Abs. 3
Il diritto vigente disciplina al capoverso 3 il caso in cui l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo. L’attuale formulazione è ade- guata per ragioni di sistematica. Il primo periodo rimane invariato (il testo tedesco su- bisce una modifica redazionale) mentre il secondo periodo diventa un nuovo capo- verso 4. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
Art. 20 cpv. 4
Il nuovo capoverso 4 stabilisce il diritto che determina i giorni festivi cantonali ricono- sciuti da considerare in relazione alla notificazione recapitabile senza firma (cpv. 2bis lett. b) e all’ultimo giorno del termine (cpv. 3). Come già nel diritto vigente (cfr. cpv. 3 secondo periodo), valgono i giorni festivi riconosciuti dal diritto federale o cantonale35, ma è determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rap- presentante.
34 RS 173.32
35 Per una panoramica dei giorni festivi cantonali riconosciuti si veda l’elenco «Giorni festivi legali o considerati tali in Svizzera», consultabile all’indirizzo https://www.bj.admin.ch/bj/it/home.html > Pubblicazioni & servizi > Diritto processuale civile. 14/26