Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/69: Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi · 26 pagine
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Art. 46a Rispetto e proroga
Il nuovo articolo 46a riprende senza modifiche i capoversi 2-4 del vigente articolo 46 PPM riunendoli tematicamente in un unico articolo. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
4.6 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)
Art. 118a Notificazione
Per le comunicazioni delle autorità fiscali non vige alcun obbligo di raccomandata. La situazione di partenza è quindi paragonabile a quella delle procedure nel campo d’applicazione della PA (cfr. in merito n. 4.1). Ne consegue che al fine di disciplinare la questione del momento in cui una comunicazione di un’autorità consegnata di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario mediante invio postale ordinario, ossia «senza firma» del destinatario, è reputata notificata, occorre un adeguamento.
La gestione dei termini nel campo d’applicazione della LIFD si fonda su diverse disposizioni. Dal punto di vista della sistematica, appare opportuno inserire la finzione di recapito come una nuova disposizione nella parte quinta (Procedura) titolo secondo (Principi di procedura generali) capitolo quarto (Termini). In tal modo si garantisce che la nuova disposizione si applichi a tutte le procedure di notificazione che determinano l’inizio della decorrenza di un termine nel campo d’applicazione della LIFD.
Il computo dei termini per la procedura di reclamo è disciplinato all’articolo 133 LIFD, dove per altro si potrebbe teoricamente collocare la nuova disposizione. In questo caso occorrerebbe però integrare anche l’articolo 135 LIFD concernente la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, dato che l’articolo 140 LIFD stabilisce un ter- mine di 30 giorni dalla notificazione della decisione su reclamo per impugnare
quest’ultima davanti alla commissione di ricorso cantonale. Si dovrebbe di conse- guenza prevedere anche un disciplinamento per la notificazione della decisione su re- clamo nel fine settimana e nei giorni festivi, il che risulterebbe più oneroso dell’inte- grazione delle disposizioni sui termini nell’articolo 118a LIFD, al titolo secondo capi- tolo quarto.
Dal punto di vista del contenuto la soluzione proposta si orienta ampliamente a quella prevista per la PA (cfr. n. 4.1). Ne diverge la disposizione relativa ai giorni riconosciuti festivi dal diritto cantonale. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale e alla dottrina, per determinare i giorni festivi nel campo d’applicazione della LIFD si applica il diritto del Cantone di tassazione45, che a sua volta è stabilito in base agli ar- ticoli 105 -107 LFD. L’articolo 118a capoverso 2 riprende questa regolamentazione consolidata.
45 Cfr. ad esempio la sentenza del TF del 19 dicembre 1996, consid. 2a, in: Archivio di diritto fiscale svizzero (ASA) 66, 240 pag. 241 nonché PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Teil III, 2015, N 14 zu Art. 133 DBG. 21/26