Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/69: Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi · 26 pagine

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Ingresso

Il vigente ingresso rimanda alle disposizioni della vecchia Costituzione federale del 29 maggio 187441, che nel quadro della revisione sono sostituite con le corrispondenti disposizioni dell’attuale Costituzione federale42 del 18 aprile 199943

La legge continua a fondarsi sulla competenza normativa della Confederazione nel campo del diritto civile (art. 122 Cost., corrisponde all’art. 64 vCost. 1874), del diritto penale (art. 123 Cost., corrisponde all’art. 64bisvCost. 1874), della procedura dell’Am- ministrazione federale (art. 177 cpv. 3 e 187 cpv. 1 Cost., corrispondono all’art. 103 vCost. 1874) e della procedura del Tribunale federale (art. 188 cpv. 2 Cost., corri- sponde agli art. 106–114bisvCost.). L’articolo 85 numero 2 vCost. 1874 corrisponde ora all’articolo 164 Cost. 1999 ma, non istituendo alcuna competenza normativa,

viene tralasciato nel nuovo ingresso.

Art. 1a cpv. 1

La nuova disposizione sancisce il principio secondo cui la notificazione di una comu- nicazione recapitata senza firma del destinatario di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente (finzione di re- capito). La diposizione considera in particolare la notificazione mediante posta ordina- ria (p. es. posta A-Plus) o tramite corriere. La terminologia è paragonabile a quella dell’articolo 20 capoverso 2bislettera b PA, per cui valgono per analogia i pertinenti commenti (cfr. n. 4.1).

In aggiunta va osservato che la presente disposizione è applicabile a tutte le comuni- cazioni di autorità e privati, a prescindere dalla questione se la notificazione della co- municazione abbia fatto scattare la decorrenza di un termine procedurale o di un ter- mine del diritto materiale. La disposizione è applicabile alle notificazioni che determi- nano l’inizio della decorrenza del termine del diritto penale materiale (p. es. art. 31 CP per quanto riguarda la querela) o del diritto civile materiale (p. es. art. 266c CO per quanto riguarda la disdetta di abitazioni). È parimenti irrilevante che si tratti di un ter- mine stabilito dalla legge, da un’autorità o da un contratto (cfr. d’altro canto l’art. 1 della legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato, che non include i termini stabiliti per contratto). Questo ampio campo d’applicazione attua la mozione CAG-N 22.3381, secondo cui la nuova disposizione va applicata anche all’articolo 77 CO. Questa disposizione disciplina il computo dei termini del diritto civile materiale stabiliti dalla legge o da un contratto (in merito al carattere dispositivo nelle relazioni del diritto civile cfr. art. 1a cpv. 3).

A seconda della costellazione, la disposizione proposta può avere profonde ripercus- sioni per il mittente e per il destinatario. L’impatto della nuova disposizione sui termini del diritto civile materiale può essere illustrato sulla base della disdetta secondo il di- ritto di locazione di locali abitativi o commerciali. Affinché sia osservato il termine,

41 La vecchia Costituzione federale del 1847 (vCost., stato 20.4.1999) può essere consultata al link seguente: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1/1_1_1/it

42 RS 101

43 Si veda in merito anche la Tavola di concordanza tra la Costituzione del 1848 e quella del 1999, messa a disposizione dall’UFG e consultabile all’indirizzo www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Progetti di legislazione conclusi > Costituzione. 17/26