Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/75: Modifica dell'ordinanza 2 sulla legge sul lavoro: Disposizioni speciali per l’ assistenza live-in (Art. 17a - 17e OLL 2) · 28 pagine

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CCL per il settore del prestito del personale consente di disciplinare le indennità, la retribuzione e altre questioni relative alle ore di lavoro, in particolare il servizio basato sulla disponibilità, il lavoro notturno e domenicale.

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L’USS ritiene essenziale la formulazione per le parti sociali. La disposizione garantisce infatti che i prestatori di assistenza domiciliare in convivenza ottengano così una protezione che va al di là del minimo di legge e una remunerazione adeguata in considerazione della loro posizione vulnerabile e delle difficili condizioni di lavoro. Ciò è garantito dal CCL per il settore del prestito del personale e dalla sua appendice sui rapporti di lavoro secondo il modello «Live-in», che prevedono salari minimi più elevati e indennità aggiuntive. Per definizione, le disposizioni speciali indeboliscono la protezione della salute dei lavoratori, pertanto devono essere compensate mediante accordi di partenariato sociale. È necessario trovare un’indennità adeguata per il servizio basato sulla disponibilità che non conta come tempo di lavoro. Questa indennità deve essere obbligatoriamente concordata tra le parti sociali. Lo stesso dicasi per le indennità per lavoro domenicale, poiché le domeniche sono essenziali per i rapporti sociali dei migranti pendolari, di conseguenza devono essere maggiormente retribuite. Inoltre, la disposizione protegge i datori di lavoro dalla concorrenza sleale. Le agenzie sottostanno alla LC, quindi al CCL di obbligatorietà generale per il settore del prestito del personale, che prescrive standard materiali più elevati. Se in futuro altri modelli «Live-in» fossero assoggettati soltanto alla LL, ma non alla LC, senza questo disciplinamento potrebbero godere di vantaggi concorrenziali sleali. Pertanto solo le aziende che si attengono alle disposizioni del CCL e della sua appendice possono avvalersi delle disposizioni speciali.

Travail.Suisse approva le disposizioni speciali per l’assistenza «Live-in» e le ritiene essenziali nell’ordinanza. Le compensazioni per i lavoratori sono disciplinate nel contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito del personale e nell’appendice per l’assistenza «Live-in», comprese le indennità per il avoro domenicale, il servizio basato sulla disponibilità e le regolamentazioni dell’orario di lavoro. Le agenzie che non sono assoggettate alla legge sul collocamento e al CCL per il settore del prestito del personale sono escluse da queste disposizioni speciali.

Swissstaffing ritiene che la formulazione relativa al campo di applicazione sia troppo restrittiva nell’attuale progetto di legge. Propone pertanto di aggiungere nell’articolo 17a capoverso 3 OLL 2 che le aziende con modelli di lavoro «Live-in» devono essere assoggettate al CCL di obbligatorietà generale per il settore del prestito del personale o a un CCL dichiarato generalmente vincolante sull’assistenza «Live-in» (ossia non obbligatoriamente un contratto collettivo di obbligatorietà generale per il settore del prestito di personale come previsto nel progetto) per beneficiare della norma derogatoria. In tal mondo il campo di applicazione è atemporale e indipendente da un eventuale status di non obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. Secondo Swisstaffing con questa formulazione aperta e neutrale le aziende del settore dell’assistenza «Live-in» hanno sempre la possibilità di negoziare o stipulare un CCL separato di obbligatorietà generale solo per questo settore specifico qualora in futuro le parti sociali non avessero più un CCL o l’assistenza «Live-in» non rientrasse più nell’ambito del prestito di personale. Proposta di modifica dell’articolo 17a capoverso 3 OLL 2: « Die Betriebe nach Absatz 1 müssen dem allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag zum Personalverleih oder einem allgemeinverbindlich erklärten GAV zur Live-In Betreuung unterstellt sein. Zudem müssen die Sozialpartner für diese Betriebe die Arbeitsbedingungen betreffend die Vergütung des Bereitschaftsdiensts und die Sonntags- und Nachtarbeit regeln». Le parti sociali devono per giunta disciplinare le condizioni di lavoro per quanto concerne la retribuzione del servizio basato sulla disponibilità, del lavoro domenicale e del lavoro notturno.

Altre cerchie interessate

CareInfo e CFQF ritiengono essenziale che le disposizioni speciali si applichino solo se esiste un contratto collettivo di obbligatorietà generale per il settore del prestito di personale. La CFQF invita a osservare la discrepanza tra le disposizioni di legge e le condizioni di lavoro effettive nelle economie domestiche private. Spesso i prestatori di assistenza «Live-in» sono chiamati a lavorare 24 ore su 24 nonostante il tempo libero convenuto per contratto. Molti non sono in grado di difendersi a causa della