Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/75: Modifica dell'ordinanza 2 sulla legge sul lavoro: Disposizioni speciali per l’ assistenza live-in (Art. 17a - 17e OLL 2) · 28 pagine
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1 Situazione iniziale
Nella sua sentenza del 22 dicembre 2021 (2C_470/2020; DTF 148 II 203), il Tribunale federale ha stabilito quanto segue: se un’impresa di cure a domicilio impiega del personale nell’abitazione della persona assistita nel quadro di un rapporto triangolare (nel caso in questione, economia domestica privata – azienda Spitex/prestatore di personale – lavoratore) per garantire un’assistenza 24 ore su 24, il caso in questione non rientra nell’eccezione al campo di applicazione aziendale («economie domestiche private») prevista dall’articolo 2 capoverso 1 lettera g della legge sul lavoro (LL; RS 822.11): in altre parole, nella fattispecie trova applicazione la legge sul lavoro. La nuova regolamentazione non si applica ai lavoratori assunti non nel quadro di un rapporto triangolare ma direttamente da un'economia domestica privata, dato che in questo caso vale l'eccezione al campo di applicazione aziendale della LL «economie domestiche private».
Questa regola vale sempre in presenza di un rapporto triangolare, indipendentemente dal fatto che si tratti di una fornitura di personale a prestito ai sensi della legge sul collocamento (LC; RS 823.11) o di un altro rapporto contrattuale, segnatamente un mandato (DTF 148 II 203, consid. 3.3.1). L’obiettivo della protezione della salute dei lavoratori previsto dalla LL giustifica un’interpretazione restrittiva della suddetta eccezione al campo di applicazione della legge.
La presente revisione dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2; RS 822.112) disciplina questi rapporti triangolari introducendo disposizioni specifiche a protezione degli occupati che prestano servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane (di seguito denominati assistenza «Live-in»). Queste nuove disposizioni valgono unicamente in presenza di una fornitura di personale a prestito ai sensi della LC: agli altri rapporti triangolari si applicano invece le disposizioni generali della LL.
La presente proposta di revisione è stata elaborata di concerto con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate (da un lato Swissstaffing e vari suoi membri nonché le associazioni mantello USI e USAM; dall’altro Syndicom, SSP, Unia e le associazioni mantello Travail.Suisse e USS). Le parti sociali del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore del prestito del personale hanno inoltre concordato ulteriori condizioni di lavoro specifiche per l’assistenza «Live-in» (p. es. salario, orario di lavoro settimanale contrattuale). I relativi negoziati si sono svolti parallelamente all’elaborazione delle presenti disposizioni speciali nell’OLL 2.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha svolto, dal 28 novembre 2024 al 17 marzo 2025, una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e le cerchie interessate. Il presente rapporto riassume i pareri presentati.
2 Pareri pervenuti
Durante la procedura di consultazione sono pervenuti 53 pareri, espressi da 26 Cantoni e da AUSL/AIPL, 5 partiti politici, 7 organizzazioni mantello e 13 rappresentanti di altre cerchie interessate.
AIPL, AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH sono sostanzialmente favorevoli alla revisione, ma la maggioranza dei Cantoni auspica che il progetto sia semplificato e/o precisato.
SG ritiene che la modifica non sia ancora soddisfacente.
VS è contrario.
AUSL, GL, OW, SO, TG e UR fanno riferimento al parere espresso dall’AIPL, di cui GE condivide le osservazioni tecniche.