Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/75: Modifica dell'ordinanza 2 sulla legge sul lavoro: Disposizioni speciali per l’ assistenza live-in (Art. 17a - 17e OLL 2) · 28 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati
La FIZ, CFQF, CareInfo e Unia raccomandano la seguente aggiunta: «(…) an einen privaten Haushalt verliehen werden und in der Regel im Haushalt der betreuten Person wohnen». La FIZ e la CFQF sottolineano che esistono situazioni in cui i lavoratori vivono in appartamenti adiacenti o vicini. Inoltre, secondo la FIZ, CFQF e Unia l’aggiunta proposta corrisponde a quanto convenuto con le parti sociali e precisa il campo di applicazione delle disposizioni speciali. Peraltro, esso rientra nel campo di applicazione dell’appendice al CCL sull’assistenza «Live-in».
4.1.2 Cpv. 2
Cantoni
BL dubita dell’adeguatezza e della controllabilità delle regole fissate, in particolare quelle relative alla compensazione del lavoro straordinario effettuato la domenica a causa dello status dei lavoratori che prestano assistenza a persone non autonome e sono pendolari migranti. Secondo questo Cantone, la distribuzione delle domeniche di congedo sull’anno civile non avrebbe un ruolo concreto in tali situazioni.
ZG rileva che le disposizioni speciali previste si applicano già ad altri settori, come le cliniche e gli ospedali (art. 15 OLL 2) nonché alle case e agli internati (art. 16 OLL 2) e ad altre aziende che operano 24 ore su 24, come gli parchi zoologici nonché rifugi per animali oppure laboratori. SG accoglie favorevolmente l’estensione, ritenuta necessaria, di queste disposizioni speciali all’assistenza «Live-in».
Secondo AIPL, AR, BS, NE, SO, VS e ZH, il riferimento all’articolo 8 capoverso 2 OLL 2, che prevede una compensazione del lavoro straordinario effettuato la domenica durante un periodo di 26 settimane, non è appropriato poiché la maggioranza dei lavoratori impiegati nelle attività in questione sono pendolari migranti che soggiornano in Svizzera spesso per tre mesi al massimo. Inoltre, l’applicazione di questo articolo renderebbe inutilmente molto più complessi i controlli della durata del lavoro. Secondo BS: «Praxisgerechter wäre der Verweis auf Art. 8 Abs. 1 ArGV 2, wonach die am Sonntag geleistete Überzeitarbeit innert 14 Wochen durch Freizeit von gleicher Dauer auszugleichen ist. Alternativ und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wahrscheinlich interessanter wäre eine monetäre Entschädigung. Hinzu kommt, dass der Freizeitausgleich, sofern zwischenzeitlich eine Ausreise aus der Schweiz erfolgt ist, für die Behörde faktisch nicht überprüfbar ist». AIPL e VS condividono tale parere. AR ritiene peraltro che in questi casi una soluzione potrebbe essere rappresentata da un compenso finanziario. SO reputa altresì che occorra esaminare alcune alternative, tra cui le indennità finanziarie anziché la compensazione in tempo libero. ZH chiede di: «(...) ein kürzeres Kompensationsintervall vorzusehen».
Secondo GE, l’articolo 8 capoverso 2 OLL 2 deve rimanere limitato all’ambito medico. GE è favorevole a un rimando all’articolo 8 capoverso 1 OLL 2.
Anche AIPL e BS reputano che l’articolo 12 capoverso 2 OLL 2 non sarà rilevante nella pratica in caso di soggiorni di 3 mesi: «Es ist zu bezweifeln, dass eine solche Regelung den Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entspricht, was letztlich auch zu Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von geeignetem Personal führen könnte». Pure NE, VS, ZU sono del parere che questo articolo ponga un problema se i lavoratori soggiornano soltanto tre mesi in Svizzera.
Per NE: «il serait plus adapté que le travail supplémentaire effectué le dimanche ou que les dimanches de congé soient compensés au prorata de la durée du contrat de travail».
GE rimarca che la formulazione attuale dia adito a confusione poiché permetterebbe ai lavoratori delle aziende di fornitura di personale a prestito di avvalersi delle disposizioni speciali. Di conseguenza, GE propone di eliminare «alle aziende».
Partiti politici
Il PSS appoggia le modifiche proposte.