Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/75: Modifica dell'ordinanza 2 sulla legge sul lavoro: Disposizioni speciali per l’ assistenza live-in (Art. 17a - 17e OLL 2) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati

4.5 Articolo 17e Servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane: registrazione della durata del lavoro

Cantoni

ZG accoglie favorevolmente le disposizioni previste.

AIPL, BS e ZH ritengono che le regole siano vaghe. In particolare, i termini «controllare» e «tempestivamente» lasciano spazio alle interpretazioni. Secondo AIPL e BS, l’attuazione pratica è resa notevolmente complicata dal fatto che per trovare la manodopera in questione si attinge in gran parte al bacino dei migranti pendolari. Osservano che non è chiaro se i prestatori di personale devono vistare solo le ore di lavoro o tutti i dati, tra cui il servizio basato sulla disponibilità. BS auspica che questo punto sia chiarito.

Secondo VD, il fatto che le ore di lavoro prestate siano vistate da terzi è: « (...) inédite et constitue de surcroît une inégalité de traitement avec d’autres domaines soumis à la LTr qui ne sont pourtant pas de moindre importance ». Pur comprendendone l’obiettivo perseguito, VS teme che questo obbligo rappresenti un notevole onere amministrativo per le economie domestiche e le aziende.

AG osserva che lo stato di salute delle persone assistite può rendere loro difficile convalidare le ore di lavoro. Propone quindi che: «Das Visieren der Arbeitszeit soll durch die betreute Person oder eine definierte Stellvertretung erfolgen». AG chiede inoltre che il commento contenga un elenco chiaro ed esaustivo dei dati temporali da utilizzare per la registrazione.

Secondo SG, le modalità di registrazione del tempo di lavoro mettono i lavoratori di fronte a notevoli difficoltà a causa delle disposizioni speciali previste per il servizio basato sulla disponibilità.

ZH presume che il controllo di queste regole richiederà un impegno maggiore rispetto ai consueti controlli del tempo di lavoro.

Considerando la complessità delle disposizioni, ZH chiede che le parti sociali mettano a disposizione un sistema digitalizzato di registrazione del tempo di lavoro o che la SECO fornisca almeno un modulo Excel.

Secondo l’AIPL, dato che l’applicazione delle disposizioni speciali comporta l’assoggettamento al CCL per il settore del prestito del personale, le parti sociali dovrebbero prevedere un sistema di registrazione del tempo di lavoro.

SG propone che le aziende mettano a disposizione un software semplice per registrare i dati.

Secondo LU, anche utilizzando un software sofisticato per la registrazione del tempo di lavoro, non sarebbe possibile garantirne l’utilizzo corretto a causa della mancanza di un controllo diretto da parte dell’agenzia di fornitura di personale a prestito. Secondo il commento, anche un elenco cartaceo sarebbe accettabile, ma non sarebbe adeguato alla complessità della registrazione del tempo di lavoro.

GE reputa che, senza sistemi di registrazione del tempo di lavoro, gli organi d’esecuzione della LL rischiano di trovarsi di fronte registrazioni fittizie, anche se conformi alla legge, rendendo così inutile il progetto di revisione.

BL propone di estendere il campo di applicazione dell’articolo a tutti i rapporti triangolari; quindi, il termine «prestatore di personale» dovrebbe essere sostituito. Suggerisce inoltre di esaminare se l’articolo 73 OLL 1 possa essere integrato opportunamente e se sia possibile rinunciare alla presente disposizione speciale.

Anche AIPL, BS e VD si chiedono il motivo per cui l’articolo 73 OLL 1 non è adeguato di conseguenza.

Partiti politici