Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/75: Modifica dell'ordinanza 2 sulla legge sul lavoro: Disposizioni speciali per l’ assistenza live-in (Art. 17a - 17e OLL 2) · 28 pagine
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Travail.Suisse reputa che la limitazione del servizio basato sulla disponibilità sia una condizione importante per garantire la protezione della salute dei lavoratori in questione.
Altre cerchie interessate
Secondo CareInfo, queste disposizioni sono essenziali poiché tengono conto della situazione specifica dell’assistenza «Live-in». Servono a tutelare i lavoratori, ma anche a garantire la qualità dell’assistenza poiché impediscono che un lavoratore sia costretto a tenersi a disposizione 24 ore su 24 o che sia privato a lungo di ore libere.
Unia ritiene anche che questa disposizione sia una significativa deroga alle disposizioni ordinarie della legge sul lavoro e che rappresenti una necessità. La limitazione a cinque notti alla settimana serve a proteggere i lavoratori.
La FIZ critica la disposizione prevista in quanto la ritiene una decisa deroga alla legge sul lavoro, poiché comporta un onere particolarmente gravoso. Un frequente servizio basato sulla disponibilità, la prontezza a intervenire di notte e ulteriori ore di lavoro portano a superare di gran lunga la durata del lavoro settimanale consentita. A lungo termine, questa sovrasollecitazione pregiudica la salute dei lavoratori. La FIZ chiede pertanto una soluzione equilibrata con un rapporto di 50 a 50 per prevenire lo sfruttamento dei lavoratori.
L’SSP rimarca che i limiti fissati per la pianificazione del servizio basato sulla disponibilità vanno ben oltre ciò che è stabilito per il servizio di picchetto. I documenti posti in consultazione non precisano se la retribuzione del servizio basato sulla disponibilità secondo il CCL per il settore del prestito di personale si sommi agli altri eventuali supplementi corrisposti per il lavoro notturno o nei fine settimana.
4.2.3 Cpv. 3
Cantoni
TI reputa che le regole previste siano di difficile attuazione, in particolare per quanto riguarda l’onere amministrativo implicato dalla gestione dei limiti indicati. Secondo TI: «Questa situazione si presta a una non corretta registrazione degli interventi che potrebbero sfociare in abuso».
AIPL, BS e VS ritengono che questa regolamentazione sia inutilmente complessa. Per ogni periodo di servizio basato sulla disponibilità richiederebbe infatti di verificare se sono considerati tempo di lavoro solo gli interventi realmente effettuati o l’intero periodo. Inoltre, complicherebbe anche la registrazione della durata del lavoro. Secondo AIPL e VS, ne risulta un onere amministrativo sproporzionato.
Anche ZH è del parere che queste regole comportano un notevole carico di lavoro per controllare la durata del lavoro.
BS propone: «Hingegen würde die Aufteilung auf höchstens zwei Zeitabschnitte das Kontrollvolumen um einen Drittel reduzieren. Sodann sollte die Bestimmung dahingehend ergänzt werden, dass die Unterteilung des Bereitschaftsdiensts nur in nicht zusammenliegende Zeitabschnitte zulässig ist, um damit Umgehungsversuchen vorzubeugen». Anche AR chiede che la norma sia semplificata, per esempio riducendo la suddivisione a 2 periodi anziché 3, per alleviare l’onere amministrativo legato ai controlli e ai rapporti. Secondo l’AIPL, una suddivisione del servizio basato sulla disponibilità in due periodi al massimo consentirebbe di ridurre di un terzo il volume dei controlli. Nella disposizione occorrerebbe quindi precisare che tale suddivisione è consentita soltanto in periodi non contigui per evitare gli abusi. Il commento dovrebbe inoltre contenere esempi come per il servizio di picchetto.
Anche ZH propone una semplificazione: «Daher hat der Bereitschaftsdienst immer als Arbeitszeit zu gelten, wenn an einem Arbeitstag mehr als zwei Einsätze geleistet wer- den. Dies unabhängig davon, ob der Bereitschaftsdienst auf mehrere Zeitabschnitte aufgeteilt worden ist oder nicht. Dadurch wird nicht nur die Zeiterfassung übersichtlicher, sondern auch die Kontrolle erleichtert».