Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/75: Modifica dell'ordinanza 2 sulla legge sul lavoro: Disposizioni speciali per l’ assistenza live-in (Art. 17a - 17e OLL 2) · 28 pagine
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Travail.Suisse chiede che i lavoratori in servizio basato sulla disponibilità non siano costretti a rimanere all’interno dell’economia domestica, ma che sia riconosciuta loro la possibilità di uscire. Questa disposizione è importante per la protezione della salute dei lavoratori e deve essere contenuta nell’ordinanza. Travail.Suisse sostiene inoltre la norma che riconosce un tempo di intervento di 30 minuti per differenziare il servizio basato sulla disponibilità dall’orario di lavoro.
Swissstaffing constata che questa definizione del servizio basato sulla disponibilità corrisponde a quanto convenuto tra le parti sociali.
Altre cerchie interessate
La FIZ ritiene la formulazione essenziale: stabilire un tempo minimo di intervento di 30 minuti protegge la salute fisica e psichica dei lavoratori che l’ulteriore servizio basato sulla disponibilità sottopone già a forte stress.
CareInfo e la CFQF accolgono con favore che le disposizioni concernenti il servizio basato sulla disponibilità, i quali prevedano un tempo di reazione di 30 minuti. CareInfo spiega che consente infatti ai prestatori di assistenza «Live-in» di lasciare l’economia domestica e fornisce una definizione più chiara del servizio di disponibilità rispetto all’orario di lavoro o al tempo libero e tiene conto della peculiarità di questo modello di assistenza. Secondo la CFQF è fondamentale per preservare la salute dei lavoratori che, durante il loro turno di lavoro, possano allontanarsi dalla casa in cui lavorano, ad esempio per fare una passeggiata, praticare sport o sbrigare faccende personali.
Unia sottolinea che la disposizione assimila il servizio basato sulla disponibilità nell’assistenza «Live-in» al servizio di picchetto e giustifica il fatto che non sia computato come ore di lavoro. Impedisce che vi si ricorra in casi troppo gravi ed è imperativa per i lavoratori.
4.2.2 Cpv. 2
Cantoni
TI crede che nella realtà questa norma risulti di difficile applicazione per quanto riguarda le tempistiche necessarie a ripianificare il servizio basato sulla disponibilità. Qualora il lavoratore sia già intervenuto durante cinque notti a settimana, il datore di lavoro dovrebbe trovare un sostituto.
Secondo AIPL e BS, l’articolo proposto suggerisce che il servizio basato sulla disponibilità è consentito unicamente durante un giorno lavorativo, senza che il rapporto esplicativo ne spieghi il motivo. Tuttavia, potrebbe essere auspicabile o necessario pianificare tale servizio prima di un giorno lavorativo, quindi al di fuori di un giorno lavorato abitualmente. AIPL e BS ritengono che: «Die vorgesehene Regelung stellt eine unnötige Einschränkung dar, (...)».
Secondo SG, se durante la notte il lavoratore viene effettivamente chiamato a intervenire per la quinta volta, è poco realistico riuscire a trovare la notte stessa un sostituto per l’indomani. Inoltre, la messa a disposizione di un sostituto con un preavviso così breve è contraria all’articolo 69 capoverso 1 OLL 1.
Partiti politici
I Verdi appoggiano la misura che pone dei limiti al servizio basato sulla disponibilità.
Secondo PSS questa disposizione è una limitazione necessaria per la protezione dei lavoratori.
Organizzazioni mantello
L’USS e Swisstaffing invitano a considerare che questa disposizione rappresenta una deroga importante alle disposizioni ordinarie della legge sul lavoro ed è necessaria. Secondo loro la limitazione a cinque notti alla settimana serve a proteggere i lavoratori.