Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/75: Modifica dell'ordinanza 2 sulla legge sul lavoro: Disposizioni speciali per l’ assistenza live-in (Art. 17a - 17e OLL 2) · 28 pagine
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eliminare questa possibilità limiterebbe notevolmente la disponibilità di manodopera qualificata sul mercato del lavoro svizzero, dove è carente.
Secondo la CIFC, le autorità dovrebbero realizzare una vasta campagna di informazione destinata alle aziende che impiegano familiari curanti per sensibilizzarle ai loro obblighi nell’ambito dell’OLL 2, in particolare alle disposizioni concernenti i servizi basati sulla disponibilità, la durata del riposo e le pause. Prio.swiss invita inoltre a osservare le lacune esistenti nella legge sul lavoro per i familiari curanti che, sebbene siano assunti da organizzazioni, non sottostanno alla legge sul lavoro. Per garantire la parità di trattamento e prevenire gli abusi, chiede quindi che anche i familiari curanti siano integrati nella legge sul lavoro.
L’SSP respinge il progetto di revisione posto in consultazione e chiede che i lavoratori occupati nelle economie domestiche private da aziende di fornitura di personale a prestito siano assoggettati alla LL senza le deroghe proposte.
4 Revisione dell’OLL 2 – Commento ai singoli articoli
4.1 Articolo 17a Servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane: principi fondamentali
4.1.1 Cpv. 1
Cantoni
ZG accoglie favorevolmente il campo di applicazione della disposizione.
L’AIPL reputa che la definizione del campo di applicazione sia formulata in maniera appropriata. In base a quanto previsto, le disposizioni speciali non si applicano ai lavoratori che non vivono con la persona assistita né ai lavoratori che organizzano gli interventi. L’AIPL obietta che: «In diesem Zusammenhang überzeugt der Verordnungstext in Art. 17a Abs. 2 E-ArGV 2 nicht, da er von «auf die Betriebe sowie Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nach Abs. 1» spricht. «Die Betriebe sowie» wäre somit zu streichen». BS si associa.
Secondo ZH, il campo di applicazione è formulato chiaramente, ma qualificare una situazione di prestito di personale non è sempre semplice. Per porvi rimedio: «Eine entsprechende Ergänzung der Arbeitsvermittlungsverordnung (SR 823.111) könnte Klarheit schaffen».
Per NE, il campo di applicazione delle disposizioni speciali non è chiaro: «ll est indiqué que les art. 17a à 17e s'appliquent aux travailleur-euse-s « occupé-e-s » le terme « loué-e-s » serait plus en phase avec le commentaire. Même remarque pour le terme « habitent » qui renvoie implicitement à la notion de domicile, alors qu'il s'agit d'être « logé-es» sur le lieu et pour les besoins du travail ».
JU osserva che è senz’altro ipotizzabile che il lavoratore abiti in un appartamento ubicato vicino all’economia domestica della persona assistita; pertanto, ritiene che non sia opportuno limitare l’applicazione delle nuove disposizioni ai lavoratori in regime di convivenza.
BS e SO osservano che le prestazioni di cura mediche sono escluse, ma sono interessate le cure di base di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre. Per garantire un’applicazione uniforme, BS reputa importante una chiara delimitazione: «Dies kann beispielsweise anhand einer Liste mit den typischen Tätigkeiten, welche unter die Sonderbestimmungen fallen, oder anhand einer Präzisierung im Wegleitungstext erfolgen». SO condivide questo parere.
Anche secondo AG è difficile fare la distinzione con le prestazioni di cura mediche e chiede che il commento integri le spiegazioni del rapporto esplicativo per consentire una chiara delimitazione.