Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/75: Modifica dell'ordinanza 2 sulla legge sul lavoro: Disposizioni speciali per l’ assistenza live-in (Art. 17a - 17e OLL 2) · 28 pagine
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Per GE, il testo dell’ordinanza deve imperativamente precisare che le cure mediche sono escluse, mentre un semplice rimando all’articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre non è sufficiente. GE propone che il commento elenchi le cure che possono essere prestate nel quadro dell’assistenza «Live-in» e quelle che devono essere realizzate da una persona adeguatamente formata. Anche GR ritiene: «(...) dass in den Wegleitungen zur Bestimmung präzisiert wird, was genau unter die Betreuung und Unterstützung in der Alltagsbewältigung fällt, damit die Abgrenzung zu medizinischen Pflegeleistungen klar definiert ist».
SG non capisce per quale motivo i lavoratori interessati dal progetto possono fornire le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre senza essere formati e osserva che: «Bei den Spitex- Organisationen ist die Erbringung von Leistungen gemäss Art. 7 Abs. 2 Bst. c KLV (z.B. das Einbinden der Beine) durch Laien nicht gestattet. Leistungserbringer müssen mindestens über einen Pflegehelfer- bzw. Pflegehelferinnen-Kurs verfügen. Bei pflegenden Angehörigen wird dieser Kurs im ersten Anstellungsjahr verlangt». Secondo SG, questa differenziazione delle competenze professionali manca e deve essere integrata.
Per ZH, il rimando all’articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre e le mansioni consuete dei prestatori di assistenza a persone non autonome solleveranno questioni interpretative. Rimarca inoltre: «Unklar ist ferner, ob die neuen Bestimmungen auch auf pflegende Angehörige in einem Dreiparteien- /Personalverleihverhältnis Anwendung finden sollen, die Massnahmen der Grundpflege nach Art. 7 Abs. 2 Bst. c KLV erbringen».
Per garantire un’applicazione uniforme, l’AIPL considera importante stabilire una chiara delimitazione tra le prestazioni di cura mediche e quelle che possono essere offerte nel quadro dell’assistenza «Live-in». Propone che sia stilato un elenco delle attività inerenti all’assistenza «Live-in» o che si aggiunga una precisazione nei commenti.
Secondo AG, deve essere possibile una combinazione dei compiti previsti dall’articolo 17a e secondo l’articolo 17 applicabile alle aziende per le cure a domicilio.
BL auspica che il campo di applicazione sia esteso a tutti i rapporti triangolari e non sia limitato al prestito del personale e propone la modifica seguente del capoverso: «(…) in einem privaten Haushalt eingesetzt (…)» werden und im Haushalt der betreuten Person wohnen».
Partiti politici
Il PSS chiede di modificare la formulazione, in modo che la disposizione si applichi alle persone che: « (…) an einen privaten Haushalt verliehen werden und in der Regel im Haushalt der betreuten Person wohnen ». Questa precisazione è stata concordata tra le parti sociali che hanno negoziato le disposizioni, impedisce che si crei una zona grigia dal punto di vista legale e corrisponde al campo di applicazione dell’assistenza «Live-in» stabilito nell’allegato al CCL per il settore del prestito del personale.
Organizzazioni mantello
L’USS e Travail.Suisse propongono la seguente aggiunta: «(…) an einen privaten Haushalt verliehen werden und in der Regel im Haushalt der betreuten Person wohnen ». Secondo loro, talvolta è possibile che i lavoratori abitano in un appartamento adiacente o vicino. Secondo l’USS, l’aggiunta proposta corrisponde a quanto negoziato con le parti sociali, evita che sorgano questioni interpretative sul campo di applicazione delle disposizioni speciali ed è in linea con l’appendice «Live-in» al CCL per il settore del prestito del personale.
Swissstaffing constata che gli articoli in questione corrispondono a quanto convenuto nelle negoziazioni e tengono conto delle esigenze delle aziende di fornitura di personale a prestito per i rapporti di lavoro secondo il modello «Live-in».
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