Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/75: Modifica dell'ordinanza 2 sulla legge sul lavoro: Disposizioni speciali per l’ assistenza live-in (Art. 17a - 17e OLL 2) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

loro situazione precaria e della provenienza prevalentemente straniera. Secondo la CFQF manca un centro di assistenza a bassa soglia che possa offrire loro una consulenza in materia di diritto del lavoro. Esso non solo rafforzerebbe la posizione dei lavoratori, ma garantirebbe anche una concorrenza equa tra le aziende di fornitura di personale a prestito e migliorerebbe l’applicazione del diritto. La CFQF propone quindi di istituirlo.

La CSP constata che l’accordo tra le parti sociali del contratto collettivo per il settore del prestito di personale prevede una retribuzione minima del 30 % per il servizio basato sulla disponibilità, un supplemento salariale del 50 % per il lavoro domenicale e uno del 25 %per il lavoro notturno non a ripresa la regolamentazione dei salari del CNL modello messo a disposizione dalla Confederazione. CareInfo deplora inoltre che l’aliquota minima concordata dalle parti sociali per remunerare il servizio basato sulla disponibilità sia inferiore allo standard minimo definito nel CNL modello dalla SECO nel 2018.

Unia ritiene la disposizione irrinunciabile, poiché la situazione di vulnerabilità in cui si trovano i prestatori di assistenza domiciliare in convivenza comporta l’esigenza di una particolare protezione, garantita dal CCL per il settore del prestito di personale e dalla sua appendice. Tra l’altro, il CCL e l’appendice disciplinano altri aspetti in materia di orario di lavoro. Dato che le disposizioni speciali indeboliscono la protezione della salute, occorrono accordi di partenariato sociale. Unia sottolinea che il CCL per il settore del prestito di personale non disciplina l’indennità per il servizio basato sulla disponibilità, che secondo le disposizioni speciali non è considerato tempo di lavoro. Una retribuzione adeguata dovrebbe quindi essere imperativamente convenuta tra le parti sociali. Lo stesso dicasi per le indennità per lavoro domenicale, dal momento che le domeniche sono essenziali per consentire ai migranti pendolari di coltivare i rapporti sociali. La disposizione tutela inoltre gli offerenti che agiscono correttamente dalla concorrenza sleale: solo chi si attiene alle disposizioni del CCL e alla sua appendice può beneficiare delle disposizioni speciali.

Sentivo Sagl propone un’aggiunta, secondo cui le aziende di cui al capoverso 1 devono sottostare al contratto collettivo di obbligatorietà generale per il settore del prestito di personale o a un CCL dichiarato generalmente vincolante sull’assistenza «Live-in». Le parti sociali devono per giunta disciplinare le condizioni di lavoro per quanto concerne la retribuzione del servizio basato sulla disponibilità, del lavoro domenicale e del lavoro notturno. Si propone inoltre che la SECO conduca un vasto sondaggio tra i prestatori di assistenza «Live-in» sul modello dei 14 giorni (due settimane di lavoro e due settimane di riposo) e accerti le esigenze di questi lavoratori.

Secondo la CIFC le organizzazioni Spitex sono assimilabili a fornitori di servizi ai sensi della presente ordinanza; pertanto, devono sottostare al contratto collettivo di obbligatorietà generale sul lavoro temporaneo, le cui condizioni di lavoro relativamente all’indennità per il servizio basato sulla disponibilità e per il lavoro notturno e domenicale sono disciplinate in un’aggiunta negoziata tra le parti sociali.

4.1.4 Cpv. 4

Cantoni

Secondo l’AIPL, la definizione del servizio basato sulla disponibilità è chiara e completa, tuttavia sarebbe più corretto raggruppare le disposizioni nell’articolo 17b da un punto di vista dell’ordine sistematico. GE si associa a questo parere.

Secondo TI, sarebbe più opportuno definire nel rapporto esplicativo come distinguere il tempo di presenza dal tempo di riposo e come limitare il tempo di presenza per evitare di superare la durata del lavoro giornaliero e notturno.

ZG accoglie con favore questa norma in quanto riterrebbe inappropriato un riferimento alle disposizioni relative al servizio di picchetto, al quale il servizio basato sulla disponibilità non può essere paragonato.

Secondo AG, la definizione del servizio basato sulla disponibilità non è chiara. Per una definizione chiara, il commento dovrebbe riprendere le spiegazioni del rapporto esplicativo.