Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/75: Modifica dell'ordinanza 2 sulla legge sul lavoro: Disposizioni speciali per l’ assistenza live-in (Art. 17a - 17e OLL 2) · 28 pagine
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4.2.1 Cpv. 1
Cantoni
LU chiede di chiarire: «(...) eine Interventionszeit von mindestens 30 Minuten (...)», tanto più che il rapporto esplicativo menziona «Reaktionszeit von mindestens 30 Minuten».
AIPL, BS e SO si chiedono se un tempo d’intervento di 30 minuti sia realistico nel quadro dell’assistenza domiciliare. BS propone di prevedere una norma speciale per i tempi d’intervento più brevi, in analogia con l’articolo 8a capoverso 2 OLL 2, che si applica agli ospedali e alle cliniche. Anche l’AIPL ritiene che tale norma sarebbe opportuna.
AR raccomanda di formulare una regolamentazione specifica per i tempi d’intervento più brevi.
AIPL, BL, BS, LU e VS rimarcano che non è chiaro se la durata del tragitto fino al domicilio della persona assistita durante il servizio basato sulla disponibilità deve essere computata come tempo di lavoro. LU chiede che l’articolo precisi se l’articolo 15 capoverso 2 OLL 1 si applica per analogia o se invece, nell’ambito dell’assistenza domiciliare, si applicano disposizioni speciali e se la durata del tragitto non è computato come tempo di lavoro.
Secondo SO, occorre definire se la durata del tragitto può essere computata come tempo di lavoro e, in caso affermativo, in che misura.
BL, BS, LU e VS reputano che la durata del tragitto debba essere computata come tempo di lavoro in analogia con l’articolo 15 capoverso 2 OLL 1. Secondo l’AIPL, il testo dell’ordinanza deve essere precisato in questo senso.
AIPL e BS ritengono che sia importante definire chiaramente il rapporto tra il servizio basato sulla disponibilità e altre disposizioni relative alla durata del tempo di lavoro. Per esempio, le regole generali sulla durata del lavoro (l’art. 10 LL per il lavoro diurno e serale e l’art. 17a LL per il lavoro notturno) non si applicano al servizio di picchetto. Rimangono applicabili altre disposizioni, in particolare quelle relative alla durata massima settimanale del lavoro e al lavoro straordinario. AIPL e BS chiedono di precisare quali disposizioni sono applicabili e quali non lo sono nel caso del servizio basato sulla disponibilità.
Secondo VS e SO, sarebbe opportuno limitare maggiormente i periodi in cui il lavoratore deve assicurare la disponibilità rispetto al tempo di riposo e definire chiaramente le altre disposizioni relative al tempo di lavoro (lavoro diurno e serale, durata massima del lavoro ecc.).
AIPL, BS e TG chiedono di correggere la formulazione nel testo tedesco: «(...) muss das Wort «zu» noch vor «gewähren» ergänzt werden».
Partiti politici
I Verdi e PSS appoggiano la misura che pone dei limiti al servizio basato sulla disponibilità.
Il PSS sostiene la presente proposta di modifica, in quanto limita il servizio basato sulla disponibilità in modo da riconoscerlo come tale senza doverlo disciplinare come servizio di picchetto.
Organizzazioni mantello
L’USS constata che la disposizione avvicina il servizio basato sulla disponibilità in un rapporto di lavoro secondo il modello «Live-in» a un regolare servizio di picchetto. Solo così si legittima che il servizio basato sulla disponibilità non sia considerato orario di lavoro in questo contesto. La disposizione impedisce inoltre che siano inopportunamente celati casi di assistenza gravosa con il modello «Live-in». Tale formulazione è imperativa per i lavoratori.