Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/75: Modifica dell'ordinanza 2 sulla legge sul lavoro: Disposizioni speciali per l’ assistenza live-in (Art. 17a - 17e OLL 2) · 28 pagine

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4.3 Articolo 17c Servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane: periodi di riposo

ZG accoglie favorevolmente le disposizioni previste.

SG non crede che le disposizioni previste siano attuabili e chiede che siano riviste.

BL reputa che occorrerebbe precisare nell’ordinanza o nei commenti se le disposizioni sulla durata del riposo di cui agli articoli 15a capoverso 2 LL e 19 capoversi 1 e 2 OLL 1 si applicano in aggiunta all’articolo 17c o se sono invece escluse.

L’SSP constata che le disposizioni previste in questo articolo esistono già.

4.3.1 Cpv. 1

Cantoni

Secondo l’AIPL, è opportuno avere menzionato esplicitamente che durante il periodo di riposo settimanale non si può chiedere di prestare un servizio basato sulla disponibilità. Per l’AIPL: «Nur so besteht die Möglichkeit einer Erholung vom Arbeitsalltag».

Partiti politici

I Verdi appoggiano la misura che stabilisce i periodi di riposo.

Il PSS è favorevole alla regolamentazione dei periodi di recupero e di riposo, poiché garantisce ai lavoratori secondo il modello «Live-in» la stessa protezione dei lavoratori assoggettati alla LL.

Organizzazioni mantello

L’USS ritiene queste disposizioni indispensabili.

Secondo l’USS e Swisstaffing queste disposizioni garantiscono ai lavoratori che prestano assistenza domiciliare in convivenza la piena protezione prevista dalla legge sul lavoro in riferimento periodi di recupero e di riposo. La regolamentazione della legge sul lavoro, che disciplina l’interruzione del periodo di riposo con interventi di picchetto, si applica quindi anche a questi lavoratori.

Travail.Suisse ritiene indispensabile il periodo di riposo minimo garantito di 35 ore alla settimana senza servizio basato sulla disponibilità a tutela della salute dei lavoratori.

Altre cerchie interessate

Questa formulazione è ritenuta essenziale dall’Unia.

4.3.2 Cpv. 2

Cantoni

Secondo AIPL, BS, GE e TI, questa regola risulta di difficile attuazione. TI si chiede chi si occuperebbe della persona che necessita di assistenza per il resto della giornata in caso di intervento durante la notte. AIPL, BS e VS rimarcano che, se il periodo minimo di riposo di quattro ore non potesse essere osservato, al lavoratore dovrebbe essere accordato un periodo di riposo di 11 ore immediatamente dopo il suo ultimo intervento. Tuttavia, l’azienda non riuscirà a trovare un sostituto durante la notte. SG reputa irrealistico trovare un sostituto per il giorno seguente.