Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/75: Modifica dell'ordinanza 2 sulla legge sul lavoro: Disposizioni speciali per l’ assistenza live-in (Art. 17a - 17e OLL 2) · 28 pagine
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Organizzazioni mantello
L’USS e Swisstaffing constatano che gli articoli in questione corrispondono a quanto convenuto nelle negoziazioni e tengono conto delle esigenze delle aziende di fornitura di personale a prestito per mettere a disposizione rapporti di lavoro secondo il modello «Live-in».
Altre cerchie interessate
La FIZ sottolinea che le disposizioni speciali possono essere attuate efficacemente solo con un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale (CCL), che crea condizioni di lavoro chiare, giuridicamente certe e trasparenti, offre certezza della pianificazione per entrambe le parti e rafforza la fiducia nel settore. Tra l’altro disciplina le retribuzioni minime per il servizio basato sulla disponibilità, il lavoro notturno e domenicale e limita le incertezze giuridiche. La FIZ è quindi chiaramente a favore di collegare le disposizioni speciali al CCL.
Unia conferma che gli articoli in questione corrispondono a quanto convenuto tra le parti sociali e tiene conto delle esigenze delle aziende di fornitura di personale a prestito per i rapporti di lavoro secondo il modello «Live-in».
L’SSP fa notare che le deroghe proposte sono rilevanti e consentono settimane di lavoro intenso con un impatto considerevole sulla salute e la vita sociale.
4.1.3 Cpv. 3
Cantoni
AI, AR, TI e ZG accolgono con favore il principio secondo cui il campo di applicazione è limitato alle aziende assoggettate al CCL per il settore del prestito di personale. TI ritiene che ciò eviti distorsioni della concorrenza.
Pur ammettendo che l’assoggettamento al CCL per il settore del prestito di personale, in quanto presupposto per l’applicazione delle disposizioni speciali, consenta di migliorare le condizioni di lavoro, AIPL, BS, GE, GR nutrono riserve su questa condizione.
AIPL, AI, BS, GR, SO e VS rimarcano che essa crea una distorsione della concorrenza con le aziende di fornitura di personale a prestito che non soggiacciono ad autorizzazione, pertanto non sono interessate dal suddetto CCL come le imprese di pubblica utilità. Secondo GR: «Um eine Gleichbehandlung zu gewährleisten, sollten alle Personalverleih-Dreiecksverhältnisse den Sonderbestimmungen unterstehen, unabhängig von der GAV-Unterstellung».
AR propone: «sollten alle Dreiecks-Verhältnisse, welche Personalverleih darstellen, den Sonderbestimmungen unterstehen, unabhängig davon, ob sie dem GAV Personalverleih unterstellt oder freiwillig angeschlossen sind».
GE osserva che il Cantone è confrontato alla problematica dei «family office», entità giuridiche che assumono personale domestico per i propri clienti, ma che non sottostanno al CCL per il settore del prestito di personale.
VS rimarca che, secondo il rapporto esplicativo, un’azienda dovrebbe aderire volontariamente al CCL per beneficiare delle norme derogatorie. Si chiede se questo costituisca una forma di estensione del campo di applicazione del CCL e se sia conforme alla legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro.
Inoltre, AIPL, BS, VD e VS reputano problematico vincolare l’applicabilità delle disposizioni speciali all’assoggettamento al CCL, soprattutto se il CCL non venisse dichiarato di obbligatorietà generale o dovesse essere temporaneamente o definitivamente abrogato. Secondo BS, per le aziende e i lavoratori che impiegano ciò creerebbe una situazione incerta o comporterebbe la perdita di posti di lavoro. Per