Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/89: Controprogetto indiretto (modifica della legge sull’energia nucleare) all’iniziativa popolare «Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)» · 27 pagine
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La procedura per l’autorizzazione di massima prevede un’ampia partecipazione pubblica. La domanda, le perizie e i pareri dei servizi specializzati della Confederazione e di tutti i Cantoni devono essere esposti pubblicamente (art. 45 LENu). Chiunque può sollevare obiezioni e le parti interessate possono opporsi al rilascio dell’autorizzazione di massima (art. 46 LENu). Il Cantone di sito, nonché i Cantoni e i Paesi situati nelle immediate vicinanze del sito previsto, rivestono un ruolo particolare: essi devono essere coinvolti nella preparazione della decisione di autorizzazione di massima e i loro interessi devono essere tenuti in considerazione, purché ciò non limiti il progetto in misura sproporzionata (art. 44 LENu).
Il Consiglio federale decide sulla domanda, nonché sulle obiezioni e opposizioni (art. 48 cpv. 1 LENu). Sottopone, per approvazione, la decisione all’Assemblea federale (art. 48 cpv. 2 LENu). Il decreto dell’Assemblea federale sottostà al referendum facoltativo (art. 48 cpv. 4 LENu). Il Popolo ha quindi l’ultima parola sulla decisione di principio in merito alla costruzione di un nuovo impianto nucleare.
L’articolo 12a LENu, introdotto con la Strategia energetica 2050, vieta il rilascio di autorizzazioni di massima per la costruzione di nuove centrali nucleari. Nel caso in questione, si propone di abrogare questa disposizione. Di conseguenza, anche la riserva di cui al secondo periodo dell’articolo 12 capoverso 1 LENu diventerebbe superflua.
In futuro, quindi, la normativa tornerà a riflettere la situazione giuridica in vigore al momento dell’introduzione della legge federale sull’energia nucleare. In linea di principio, è di nuovo possibile costruire nuove centrali nucleari, a condizione che venga rilasciata un’autorizzazione di massima e che siano soddisfatti i requisiti necessari per autorizzarne la costruzione e l’esercizio.
Art. 106 cpv. 1bis… .....................
Le disposizioni transitorie della LENu consentono l’esercizio degli impianti nucleari esistenti senza autorizzazione di massima, fintantoché non vengono apportate modifiche che a norma dell’articolo 65 capoverso 1 LENu richiedono una modifica della corrispondente autorizzazione (cfr. art. 106 cpv. 1 LENu). Il divieto di nuove autorizzazioni di massima per le centrali nucleari ha implicato anche l’interdizione di autorizzazioni di massima per le modifiche alle centrali nucleari esistenti (art. 106 cpv. 1bis LENu).
L’articolo 65 capoverso 1 LENu prevede una modifica dell’autorizzazione di massima in caso di modifiche significative agli impianti nucleari. Si intendono significative le modifiche che riguardano lo scopo o le caratteristiche fondamentali dell’impianto nucleare o il rinnovo sostanziale di una centrale nucleare volto a prolungare in modo significativo la durata dell’esercizio, segnatamente con la sostituzione del contenitore pressurizzato del reattore.
Anche se la sostituzione del contenitore pressurizzato del reattore nelle centrali nucleari esistenti risulta impossibile o, quanto meno, economicamente non conveniente, non è più possibile giustificare il divieto di autorizzazioni di massima per le modifiche alle centrali nucleari esistenti nell’ottica di favorire l’apertura tecnologica.
Dovrebbe pertanto essere abrogata anche la disposizione dell’articolo 106 capoverso 1bis LENu.