Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/89: Controprogetto indiretto (modifica della legge sull’energia nucleare) all’iniziativa popolare «Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)» · 27 pagine

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mandato al legislatore di modificare opportunamente la legge federale sull’energia nucleare, sebbene il testo dell’iniziativa non chieda esplicitamente la revoca dell’attuale divieto di costruire nuove centrali nucleari. Il divieto, sancito nella LENu e non nella Costituzione, non può essere revocato direttamente tramite un’iniziativa popolare. In caso di approvazione dell’iniziativa (senza un controprogetto indiretto), a causa della mancanza di giurisdizione costituzionale, l’autorità interpretativa finale sulla revoca del divieto di costruzione di nuove centrali nucleari dovrebbe essere esercitata dal Parlamento ed, eventualmente, passare di nuovo dal Popolo. Il Parlamento dovrebbe prevedibilmente attuare l’iniziativa modificando la LENu (abrogazione dell’art. 12a) e definire quali tecnologie saranno ancora ammesse in futuro e quali no.

Non è chiaro come vada interpretata la formulazione presente nel testo dell’iniziativa, secondo cui la Confederazione deve definire le «responsabilità» per garantire l’approvvigionamento di energia elettrica in ogni tempo (cpv. 6 secondo periodo). Ci si chiede se ciò implichi l’attribuzione di nuove competenze alla Confederazione, o se essa debba assumersi responsabilità anche in ambiti attualmente di competenza dei Cantoni5. In effetti il termine «responsabilità» può essere interpretato sia come sinonimo di «competenza» sia come l’atto di rispondere (rendere conto) delle proprie azioni, che generalmente ne deriva. Il fatto che né i capoversi dal 2 al 4 dell’articolo 89 Cost. né l’articolo 91 Cost. siano stati modificati sembrerebbe contraddire la prima ipotesi. Non si può escludere, inoltre, che l’iniziativa richieda solo un rafforzamento delle competenze esistenti. Nel diritto vigente, la Confederazione ha facoltà di emanare i principi per l’utilizzazione razionale delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale (art. 89 cpv. 2 Cost.). Inoltre, essa emana prescrizioni sul consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi, promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nei settori del risparmio energetico e delle energie rinnovabili (art. 89 cpv. 3 Cost.). La Confederazione possiede inoltre ampie competenze nei settori dell’energia nucleare, del trasporto e dell’erogazione di energia (art. 91 cpv. 1 Cost.). La produzione di energia elettrica è invece di competenza dei Cantoni, eccetto per l’energia nucleare. Le imprese di approvvigionamento elettrico sono di proprietà dei Cantoni e dei Comuni, responsabili anche dell’autorizzazione delle centrali idroelettriche, solari, eoliche e geotermiche. Inoltre, spetta ai Cantoni o, a seconda della legge cantonale, ai Comuni, rilasciare le concessioni di diritti d’acqua.

1.1.2 Vantaggi e svantaggi dell’iniziativa

L’intento dei promotori di evitare un’imminente penuria di elettricità a lungo termine, causata dall’abbandono del nucleare, attraverso una produzione di energia elettrica locale aperta verso ogni tipo di tecnologia, rispettosa dell’ambiente e del clima, è legittimo. Il 9 giugno 2024 l’elettorato ha approvato la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili6, che mira a potenziare e accelerare la produzione elettrica da fonti rinnovabili entro il 2050. Tuttavia, sussistono incertezze

5 Considerato l’obiettivo dell’iniziativa (garantire un approvvigionamento elettrico sicuro in Svizzera in ogni tempo), l’unica possibile modifica delle «responsabilità» sembrerebbe essere una centralizzazione di queste a livello federale.

6 FF 2023 2301