Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/89: Controprogetto indiretto (modifica della legge sull’energia nucleare) all’iniziativa popolare «Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)» · 27 pagine

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Questo consentirà, in futuro, di ripristinare il rilascio di nuove autorizzazioni di massima per la costruzione di centrali nucleari.

4.2 Compatibilità tra compiti e finanze

L’attuazione della nuova normativa proposta non comporta alcun costo poiché prevede solo la revoca di un divieto.

5 Commento ai singoli articoli

Art. 12 cpv. 1 secondo periodo .....................

L’articolo 12 capoverso 1 stabilisce che per la costruzione o l’esercizio di un impianto nucleare è necessaria un’autorizzazione di massima del Consiglio federale (obbligo di autorizzazione). Questa disposizione rimane in vigore. Tuttavia, il secondo periodo, che si riferisce alla riserva di cui all’articolo 12a, deve essere stralciato. Tale riserva diviene nulla con l’abrogazione dell’articolo 12a.

Art. 12a… .....................

Come illustrato in precedenza, la politica energetica della Svizzera deve essere aperta verso ogni tipo di tecnologia. L’articolo 12a LENu in vigore costituisce un ostacolo in tal senso, poiché impedisce la costruzione di nuove centrali nucleari. Per poter costruire un impianto nucleare è necessaria un’autorizzazione di massima (art. 12 segg. e art. 42 segg. LENu). Ai sensi dell’articolo 3 lettera d LENu, gli impianti nucleari non comprendono solo le centrali nucleari destinate a sfruttare l’energia nucleare, ma anche gli impianti per il deposito di materiali nucleari e lo smaltimento di scorie radioattive.

Il decreto federale del 6 ottobre 197852 concernente la legge sull’energia nucleare ha introdotto l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di massima per la costruzione di impianti nucleari. Ciò ha reso possibile il coinvolgimento della popolazione nella procedura di autorizzazione. Data l’importanza politica degli impianti nucleari, a partire da quel momento la decisione sulla loro costruzione doveva essere presa da un’autorità politica o dal Parlamento. Con l’introduzione della LENu, i relativi contenuti e la procedura per l’autorizzazione di massima sono stati ulteriormente ampliati; nello specifico, la decisione relativa a tale autorizzazione è ora soggetta a un referendum facoltativo (art. 48 cpv. 4 LENu).

L’autorizzazione di massima ha carattere politico: si tratta di una decisione di principio concernente la possibilità di costruire un determinato tipo di impianto nucleare in un luogo specifico. Essa costituisce un prerequisito per le ulteriori autorizzazioni necessarie. Non esiste alcun diritto al rilascio di un’autorizzazione di massima, pertanto i progettisti devono accettare un eventuale rifiuto senza poter avanzare pretese di indennizzo.

52 FF 1978 II 879