Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/7: Modifica del Codice delle obbligazioni (Consulenti di voto) · 26 pagine

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Obblighi di comunicazione per gli investitori istituzionali

Si potrebbe imporre agli investitori istituzionali che ricorrono ai servizi di consulenti di voto di comunicare il modo in cui gestiscono le raccomandazioni di tali consulenti e in che misura ne verificano la conformità con gli interessi degli investitori e dei beneficiari finali43. A tal fine, le raccomandazioni di voto formulate dai consulenti in materia dovrebbero essere valutate con spirito critico e, in particolare, si dovrebbe verificare l’esistenza di eventuali conflitti di interesse. Si tratta, infatti, di rafforzare la responsabilità individuale degli investitori istituzionali nell’esercizio dei loro diritti di voto44. A tale riguardo va sottolineato che, ad esempio, per gli istituti di previdenza sono già oggi previsti obblighi di diligenza (cfr. art. 51b cpv. 2 della legge federale del 25 giugno 198245 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; LPP). Altrettanto vale per i fondi di investimento (cfr. art. 23 cpv. 1 della legge del 23 giugno 200646 sugli investimenti collettivi; LICol). Inoltre, anche le raccomandazioni dello Swiss Investors Code mirano a rafforzare la responsabilità individuale47. Occorre pure considerare che, se si trattasse soltanto di investitori istituzionali, sarebbe interessata solo una piccola parte degli investitori. La regolamentazione dovrebbe fare riferimento ai mezzi di investimento che, tuttavia, sono frequentemente situati all’estero, anche nel caso di gestori patrimoniali o consulenti d’investimento svizzeri. Inoltre, anche gli attuali investitori istituzionali costituiti secondo il diritto svizzero, spesso non sono regolamentati, o per lo meno non lo sono da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari48. Per questi motivi non è attualmente opportuno prevedere normative legali per gli investitori istituzionali.

Limitazione alle società quotate in borsa o ai consulenti di voto «importanti»

L'autore della mozione chiede che siano resi pubblici i conflitti di interesse dei consulenti di voto delle società anonime quotate in borsa. Come in altri ambiti del Codice delle obbligazioni (ad esempio nelle disposizioni relative alle retribuzioni; art. 732 segg. CO), riteneva possibile limitare l'obbligo di comunicazione alle società le cui azioni sono quotate in borsa. Poiché i consulenti di voto operano tipicamente presso società quotate in borsa, una tale limitazione sarebbe stata in via di principio possibile. Tuttavia, appare opportuno estendere l’obbligo di comunicazione a tutte le società. Il diritto svizzero della società anonima non distingue in via di principio tra società quotate e non quotate in borsa, motivo per cui una limitazione alle prime è giustificata solo in casi eccezionali. In questa sede tale eccezione non è necessaria,

tanto più che nella pratica non dovrebbero derivarne oneri supplementari rilevanti per

43 È quanto chiede la dottrina tedesca, cfr. p. es. POELZIG DOERTE, Stimmrechtsberater – ihre Rolle und ihr rechtlicher Rahmen (2/2), ZHR 185 (2021), 395, 405.

44 POELZIG (nota a piè di pagina 43), 406.

45 RS 831.40.

46 RS 951.31.

47 A tale riguardo, cfr. note a piè di pagina 23 segg.

48 Cfr. in generale REUTTER (nota a piè di pagina 8), 266.