Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/7: Modifica del Codice delle obbligazioni (Consulenti di voto) · 26 pagine

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le PMI. D’altro canto, una buona corporata governance impone di comunicare eventuali conflitti di interesse anche nel caso eccezionale in cui in società non quotate in borsa impieghino consulenti di voto.

In modo analogo occorre stabilire se la disposizione debba essere limitata ai consulenti di voto «importanti» o no. È vero che le dimensioni e, di conseguenza, l’influenza di un consulente di voto possono influire sulla necessità di tutela degli azionisti. Tuttavia, in caso di conflitti di interesse, vi è un’esigenza di protezione a prescindere dal fatto che si ricorra ai servizi di un consulente di voto «importante» o di uno meno importante. Una tale distinzione non è quindi convincente.

1.5 Soluzione scelta

Le approfondite valutazioni preliminari hanno permesso di concludere che né l'autoregolamentazione, né modifiche della legge sui mercati finanziari, né una nuova legge speciale consentono di attuare in modo ragionevole ed efficace le richieste della mozione.

Se, come previsto dalla mozione, si intende disciplinare solo la problematica dei conflitti di interesse dei consulenti di voto, sembra necessario introdurre la normativa nel CO e non in una legge speciale. A questa conclusione giunge anche Isabelle Chabloz nella sua perizia del 13 novembre 202449. Una disposizione nel CO, simile a quella elaborata in occasione della revisione del diritto della società anonima nel 2018, è considerata una soluzione pragmatica ed efficace per soddisfare le richieste della mozione 19.4122. Per questo motivo è stata presa in considerazione la possibilità di sottoporre nuovamente al Parlamento il progetto, allora fallito, di introdurre un nuovo articolo 700a CO. Come già menzionato, il rifiuto delle disposizioni proposte per i consulenti di voto è stato determinato non tanto dal contenuto della norma, quanto piuttosto dal fatto che la revisione del diritto della società anonima era già gravata da numerosi altri temi delicati. Inoltre, non è mai stata condotta una consultazione pubblica in merito alla regolamentazione dei consulenti di voto, poiché la questione è stata sollevata solo nel corso dei lavori parlamentari50. Il voto è stato tuttavia molto serrato: in Consiglio degli Stati si sono contati 18 voti a favore di un nuovo articolo 700a e 24 contrari (con 0 astensioni)51; in Consiglio nazionale si sono contati 94 voti a favore di un nuovo articolo 700a e 95 contrari (con 4 astensioni)52. È tuttavia innegabile che il Parlamento abbia riconosciuto la necessità di intervenire nel settore della consulenza di voto, ragion per cui è stata presentata la presente mozione. I lavori precedenti non ostacolano quindi una nuova presentazione del progetto e, di conseguenza, la possibilità di una discussione approfondita su questa proposta di soluzione. L'articolo

49 Cfr. nota a piè di pagina 6.

50 Per i dettagli sui motivi del rifiuto, cfr. intervento Merlini, Boll. Uff. 2018 N 1058; intervento Rieder, Boll. Uff. 2019 S 508; intervento Schmid, Boll. Uff. 2019 S 508; intervento Tuena, Boll. Uff. 2018 N 1086 segg.

51 Boll.Uff. 2019 S 509.

52 Boll. Uff. 2018 N 1096.