Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/7: Modifica del Codice delle obbligazioni (Consulenti di voto) · 26 pagine
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è necessaria – come mostrano la mozione e la sua accettazione da parte delle Camere
– un disciplinamento legislativo s’impone da tempo.
1.7 Stralcio di interventi parlamentari
Il progetto adempie la mozione Minder 19.4122 «Consulenti in materia di voto e società anonime quotate in borsa. Rendere pubblici ed evitare i conflitti d'interessi».
2 Diritto comparato
2.1 Direttiva UE
Nel 2017, l’UE ha adottato la Direttiva sui diritti degli azionisti II57, che modifica la precedente direttiva in materia58. La Direttiva sui diritti degli azionisti II mira a incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti e pone l’accento sugli investitori istituzionali, sui gestori patrimoniali e sui consulenti di voto, ai quali è richiesto di esercitare le loro attività con maggiore trasparenza59. Considerata l’importanza del loro ruolo, devono essere soggetti a requisiti di trasparenza.
La direttiva obbliga gli Stati membri dell’UE, tra l’altro, a garantire che
− i consulenti di voto siano soggetti a un codice di condotta, lo applichino e ne rendano conto (cfr. art. 3undecies par.1, Direttiva sui diritti degli azionisti II60);
− i consulenti di voto comunichino ai propri clienti determinate informazioni rilevanti in relazione all’elaborazione delle loro ricerche, consulenze e raccomandazioni di voto. Devono tra l’altro indicare se intrattengono un dialogo con le società oggetto delle loro ricerche e raccomandazioni di voto e, se del caso, la natura di tale dialogo. Inoltre, devono specificare la loro politica relativa alla prevenzione e alla gestione di potenziali conflitti di interesse (art. 3undecies par. 2 Direttiva sui diritti degli azionisti II);
57 Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 mag. 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti, GU L 132 del 20 mag. 2017, pag. 1.
58 Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 lug. 2007 relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, GU L 184 del 14 lug. 2007, pag. 17.
59 Cfr. i motivi elencati nella direttiva stessa che hanno determinato l’adozione della Direttiva sui diritti degli azionisti II.
60 Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 mag. 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti, GU L 132 del 20 mag.2017, pag. 18.