Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/7: Modifica del Codice delle obbligazioni (Consulenti di voto) · 26 pagine

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loro raccomandazioni di voto, senza tuttavia assumersi alcun rischio finanziario diretto. In questo contesto possono sorgere diverse difficoltà.

Può succedere che un’impresa fornisca servizi di consulenza di voto a una società – ad esempio ragguagliando il consiglio di amministrazione su questioni di corporate governance – e, parallelamente, raccomandi agli azionisti come votare sulle proposte del consiglio di amministrazione stesso. In queste situazioni è evidente che sussista un conflitto di interessi, il che è problematico16:

• A causa di un (potenziale) conflitto di interesse, il consulente di voto potrebbe raccomandare agli azionisti l‘approvazione di proposte presentate all'assemblea generale che egli stesso ha contribuito a elaborare su incarico della società. È improbabile che il consulente di voto raccomandi di respingere una proposta se ha contribuito alla sua elaborazione17. Questa situazione può compromettere la qualità della consulenza fornita agli azionisti e, di conseguenza, la formazione della loro opinione, il che può mettere in discussione l’autentica espressione della loro volontà e, in ultima analisi, il corretto funzionamento dell’assemblea generale18.

• Il conflitto di interessi può anche indurre il consiglio di amministrazione a seguire le raccomandazioni del consulente di voto, al fine di ottenere il consenso del maggior numero possibile di azionisti alle proprie proposte. Ciò risulta problematico quando il consulente di voto basa la propria attività di consulenza esclusivamente su criteri da lui stesso stabiliti che favoriscono, in modo unilaterale e schematico, determinate politiche aziendali o ignorano le specificità locali19. Vi è anche il rischio che il consiglio di amministrazione, per un eccesso di zelo, allinei le proprie proposte ai criteri del consulente di voto, anche quando non sono materialmente giustificati20.

16 Cfr. anche KUPRECHT/STAUFFER VON MAY (nota a piè di pagina 1), N 60a.18.

17 REUTTER (nota a piè di pagina 8), 246; cfr. anche le opinioni riportate da LÜSCHER (nota a piè di pagina Fehler! Textmarke nicht definiert.), 5.

18 GUSTINETTI HENZ (nota a piè di pagina 8), n. marg. 383; VOGT (nota a piè di pagina 8), n. 1.4.1.

19 VOGT (nota a piè di pagina 8), n. 2.2; della stessa opinione anche BÖCKLI (nota a piè di pagina 8), 214; LENGAUER/PÖSCHEL (nota a piè di pagina 8), n. 4.413.

20 HOCH (nota a piè di pagina 8), 489. Sui singoli consulenti, sui loro servizi e sui possibili conflitti di interesse cfr. anche REUTTER (nota a piè di pagina 8), 271 segg.