Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/7: Modifica del Codice delle obbligazioni (Consulenti di voto) · 26 pagine
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1.4 Possibili soluzioni e alternative esaminate
1.4.1 Quadro della normativa Autoregolamentazione
In Svizzera esistono poche normative di autoregolamentazione riguardo ai consulenti di voto. Occorre stabilire se una di queste normative possa essere utile per risolvere le difficoltà menzionate.
− Lo «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» (Swiss Code21) del 2023 è stato introdotto nel 2002 e viene costantemente rivisto e adeguato. Lo Swiss Code si rivolge in primo luogo alle società quotate in borsa e fornisce loro raccomandazioni riguardo alla loro corporate governance. I consulenti di voto vengono menzionati solo marginalmente, in quanto si esortano gli investitori istituzionali, i nominee e altri intermediari, compresi i consulenti di voto, a comportarsi in modo trasparente nei confronti della società e a tenere conto delle linee guida per gli investitori (vedi di seguito22). Lo Swiss Code non sembra quindi essere la sede adeguata per disciplinare gli obblighi dei consulenti di voto.
− Le «Richtlinien für Institutionelle Investoren zur Ausübung ihrer Mitwirkungsrechte bei Aktiengesellschaften (direttive per gli investitori istituzionali sull’esercizio dei diritti sociali nelle società anonime)» (Swiss Investors Code23) sono state pubblicate nel gennaio 2013 e hanno lo scopo di integrare lo Swiss Code in materia di diritti sociali. Esse descrivono le best practice degli investitori professionali nell’esercizio dei loro diritti sociali, in particolare nelle società quotate in borsa. Le direttive stabiliscono in via di principio che gli investitori istituzionali – come ad esempio gli istituti di previdenza, le assicurazioni o i fondi d’investimento – possono avvalersi dei servizi di consulenti di voto. Gli investitori istituzionali devono tuttavia rispettare determinate regole di comportamento24. Il consulente di voto svizzero Ethos25, ad esempio, si è
21 Cfr. https://www.economiesuisse.ch/it/pubblicazioni/download-swiss-code-best-practice-corporate-governance (stato: 28 gen. 2026); per i dettagli sullo Swiss Code cfr. BÜHLER CHRISTOPH B.: Zürcher Kommentar, Die Aktiengesellschaft, 3a ed., Zurigo: 2018, Vor Art. 707– 726 n 408 segg.; LENGAUER/PÖSCHEL (nota a piè di pagina 8), n. 4.367 segg.
22 Cfr. cap. 1 dello Swiss Codes.
23 A c. di ASIP, Associazione svizzera degli istituti di previdenza, fondi di compensazione AVS/AI/IPG, economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere, Ethos – Schweizerische Stiftung für nachhaltige Entwicklung (Fondazione Svizzera per uno sviluppo sostenibile), Associazione Svizzera dei banchieri (SwissBanking), Swissholdings, Federazione svizzera dei gruppi industriali e dei servizi, disponibili all’indirizzo: https://swissinvestorscode.ch/ (stato: 28 gen. 2026); per i dettagli sullo Swiss Investors Code anche ZK-BÜHLER (nota a piè di pagina 21), Vor Art. 707– 726 n.
425 segg.; ANDREAS BINDER/ROMAN S. GUTZWILLER, Soft Law für institutionelle Investoren, GesKR 1/2013, 84 segg.; cfr. anche RIOULT (nota a piè di pagina 8), 1190 seg.
24 Cfr. p. es. i principi 3 e 5 dello Swiss Investors Code.
25 Cfr. https://www.ethosfund.ch, considerazioni generali sul Ethos Group sono disponibili qui > A propos > Historique. Sui servizi di Ethos Services cfr. > Prestations (stato: 28 gen. 2026).