Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/73: Iv.pa. 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
2.3.2 Codice penale
2.3.2.1 Grooming in senso stretto
Il diritto penale vigente criminalizza il grooming in senso stretto come tentativo di compiere atti sessuali con un fanciullo o di produrre materiale pedopornografico46. La punibilità passa quindi dall’applicazione congiunta degli articoli 22 CP e, alternativamente 187 o 197 CP47.
Il Tribunale federale ha infatti riconosciuto che chiunque, con l’intento di commettere atti sessuali su una persona minore di sedici anni, prenda con quest’ultima un appuntamento nell’ambito di uno scambio su Internet e vi si rechi, non è colpevole di atti preparatori ma di tentativo48. Il tentativo ha inizio quando l’autore lascia il mondo virtuale per un incontro nella vita reale49.
2.3.2.2 Grooming in senso lato
Nel diritto svizzero non esiste attualmente alcuna disposizione legale che consenta di punire il grooming in senso lato50.
Cionondimeno, alcune fattispecie possono consentire di farvi rientrare una parte dei comportamenti che costituiscono adescamento di fanciulli in senso lato, a condizione che oltrepassino una certa soglia di gravità51.
Esposizione dei fanciulli alla pornografia (art. 197 cpv. 1 CP)
L’articolo 197 capoverso 1 CP punisce il fatto di rendere accessibile a un fanciullo oggetti o rappresentazioni pornografici, indipendentemente dal mezzo utilizzato52.
Questa fattispecie può essere considerata in casi di grooming in cui l’autore invia a un fanciullo, tramite una conversazione in rete, contenuti pornografici che mostrano i propri organi genitali o illustrano atti sessuali53.
In tale contesto l’autore può essere perseguito penalmente in applicazione dell’articolo 197 capoverso 1 CP anche se invia testi, a condizione che questi descrivano atti sessuali in modo chiaro e dettagliato54. Il testo deve essere tale, per il suo carattere
46 Rapporto in adempimento del Po. 19.4111 (disponibile in tedesco e francese), pagg. 4–5; DTF 131 IV 100, consid. 7–8.
47 Rapporto in adempimento del Po. 19.4111 (disponibile in tedesco e francese), pagg. 4–5; Zermatten, art. 187 N 45.
48 DTF 131 IV 100, consid. 8.2; decisione del Tribunale federale 6B_874/2105 del 27 giugno 2016, consid. 2.1; DTF 134 IV 266, consid. 3.9; cfr. anche Zermatten, CR CP II, art. 187 N 45; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, pag. 47; Fontanive/Simmler, pag. 497.
49 DTF 131 IV 100, consid. 8.2; cfr. Muggli, Im Netz ins Netz, pag. 72 segg., che propone un’analisi dettagliata e critica della DTF 131 IV 100. Al riguardo cfr. anche Albrecht, pag. 751 segg.
50 Métille/Meyer, pag. 216; Mazou/Iselin, pag. 55.
51 Métille/Meyer, pag. 216; Mazou/Iselin, pag. 55.
52 Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 N 20, 25.
53 Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, pag. 4; Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 N 25; Fontanive/Simmler, pag. 499.
54 Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, pag. 4; Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 N 20.